Redemptionis Sacramentum
su alcune cose che si devono osservare ed evitare
circa la Santissima Eucaristia
Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
(24 marzo 2004)
INDICE
Proemio [1-13]
Capitolo I: La regolamentazione della sacra Liturgia [14-18]
1. Il Vescovo diocesano, grande Sacerdote del suo gregge [19-25]
2. Le Conferenze dei Vescovi [26-28]
3. I Sacerdoti [29-33]
4. I Diaconi [34-35]
Capitolo II: La partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia
1. Una partecipazione attiva e consapevole [36-42]
2. I compiti dei fedeli laici nella celebrazione della Messa [43-47]
Capitolo III: La retta celebrazione della santa Messa
1. La materia della Santissima Eucaristia [48-50]
2. La Preghiera eucaristica [51-56]
3. Le altri parti della Messa [57-74]
4. L’unione dei vari riti con la celebrazione della Messa [75-79]
Capitolo IV: La santa Comunione
1. Disposizioni per ricevere la santa Comunione [80-87]
2. La distribuzione della santa Comunione [88-96]
3. La Comunione dei Sacerdoti [97-99]
4. La Comunione sotto le due specie [100-107]
Capitolo V: Altri aspetti riguardanti l’Eucaristia
1. Il luogo della celebrazione della santa Messa [108-109]
2. Circostanze varie relative alla santa Messa [110-116]
3. I vasi sacri [117-120]
4. Le vesti liturgiche [121-128]
Capitolo VI: La conservazione della Santissima Eucaristia e il suo culto fuori della Messa
1. La conservazione della Santissima Eucaristia [129-133]
2. Altre forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa [134-141]
3. Le processioni e i Congressi eucaristici [142-145]
Capitolo VII: I compiti straordinari dei fedeli laici
1. Il ministro straordinario della santa Comunione [154-160]
2. La predicazione [161]
3. Le celebrazioni particolari che si svolgono in assenza del Sacerdote [162-167]
4. Coloro che sono stati dimessi dallo stato clericale [168]
Capitolo VIII: I rimedi
1. Graviora delicta [172]
2. Atti gravi [173]
3. Altri abusi [174-175]
4. Il Vescovo diocesano [176-180]
5. La Sede Apostolica [181-182]
6. Segnalazioni di abusi in materia liturgica [183-184]
Conclusione
PROEMIO
[1.] Nella Santissima Eucaristia la Madre Chiesa riconosce con ferma fede, accoglie con gioia, celebra e venera con atteggiamento adorante il sacramento della Redenzione,[1] annunciando la morte di Cristo Gesù, proclamando la sua resurrezione, nell’attesa della sua venuta nella gloria,[2] come Signore e Dominatore invincibile, Sacerdote eterno e Re dell’universo, per offrire alla maestà infinita del Padre onnipotente il regno di verità e di vita.[3]
[2.] La dottrina della Chiesa sulla Santissima Eucaristia, in cui è contenuto l’intero bene spirituale della Chiesa, ovvero Cristo stesso, nostra Pasqua,[4] fonte e culmine[5] di tutta la vita cristiana, il cui influsso causale è alle origini stesse della Chiesa,[6] è stata esposta con premurosa sollecitudine e grande autorevolezza nel corso dei secoli negli scritti dei Concili e dei Sommi Pontefici. Recentemente, inoltre, nella Lettera Enciclica «Ecclesia de Eucharistia» il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha nuovamente esposto sul medesimo argomento alcuni aspetti di grande importanza per il contesto ecclesiale della nostra epoca.[7]
In particolare, il Sommo Pontefice, affinché la Chiesa tuteli debitamente anche al giorno d’oggi un così grande mistero nella celebrazione della sacra Liturgia, ha dato disposizione a questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti[8] di preparare, d’intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede, la presente Istruzione, in cui fossero trattate alcune questioni concernenti la disciplina del sacramento dell’Eucaristia. Quanto appare in questa Istruzione va, pertanto, letto in continuità con la citata Lettera Enciclica «Ecclesia de Eucharistia».
Tuttavia, non si ha l’intenzione di offrire in essa l’insieme delle norme relative alla Santissima Eucaristia, quanto piuttosto di riprendere con tale Istruzione alcuni elementi, che risultano tuttora validi nella normativa già esposta e stabilita, per rafforzare il senso profondo delle norme liturgiche,[9] e indicarne altri che spieghino e completino i precedenti, illustrandoli ai Vescovi, ma anche ai Sacerdoti, ai Diaconi e a tutti i fedeli laici, affinché ciascuno li metta in pratica secondo il proprio ufficio e le proprie possibilità.
[3.] Le norme contenute in questa Istruzione si considerino inerenti alla materia liturgica nell’ambito del Rito romano e, con le opportune varianti, degli altri Riti della Chiesa latina giuridicamente riconosciuti.
[4.] «Non c’é dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell’altare».[10] Tuttavia, «non mancano delle ombre».[11] Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e l’autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali compromettono le celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in materia liturgica sono all’ordine del giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare.
[5.] L’osservanza delle norme emanate dall’autorità della Chiesa esige conformità di pensiero e parola, degli atti esterni e della disposizione d’animo. Una osservanza puramente esteriore delle norme, come è evidente, contrasterebbe con l’essenza della sacra Liturgia, nella quale Cristo Signore vuole radunare la sua Chiesa perché sia con lui «un solo corpo e un solo spirito».[12] L’atto esterno deve essere, pertanto, illuminato dalla fede e dalla carità che ci uniscono a Cristo e gli uni agli altri e generano l’amore per i poveri e gli afflitti. Le parole e i riti della Liturgia sono, inoltre, espressione fedele maturata nei secoli dei sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come lui:[13] conformando a quelle parole la nostra mente, eleviamo al Signore i nostri cuori. Quanto detto nella presente Istruzione intende condurre a tale conformità dei sentimenti nostri con quelli di Cristo, espressi nelle parole e nei riti della Liturgia.
[6.] Tali abusi, infatti, «contribuiscono ad oscurare la retta fede e la dottrina cattolica su questo mirabile Sacramento».[14] In questo modo si impedisce pure «ai fedeli di rivivere in un certo senso l’esperienza dei due discepoli di Emmaus: “E i loro occhi si aprirono e lo riconobbero”».[15] Davanti alla potenza e alla divinità[16] di Dio e allo splendore della sua bontà, particolarmente visibile nel sacramento dell’Eucaristia, si addice, infatti, che tutti i fedeli nutrano e manifestino quel senso dell’adorabile maestà di Dio, che hanno ricevuto attraverso la passione salvifica del Figlio Unigenito.[17]
[7.] Gli abusi non di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in Cristo non quella illusoria libertà in base alla quale facciamo tutto ciò che vogliamo, ma la libertà, per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno e giusto.[18] Ciò vale invero non soltanto per quei precetti derivati direttamente da Dio, ma anche, considerando convenientemente l’indole di ciascuna norma, per le leggi promulgate dalla Chiesa. Da ciò la necessità che tutti si conformino agli ordinamenti stabiliti dalla legittima autorità ecclesiastica.
[8.] Si deve, inoltre, notare con grande amarezza la presenza di «iniziative ecumeniche che, pur generose nelle intenzioni, indulgono qua e là a prassi eucaristiche contrarie alla disciplina nella quale la Chiesa esprime la sua fede». Il dono dell’Eucaristia, tuttavia, «è troppo grande per sopportare ambiguità e diminuzioni». È, pertanto, opportuno correggere e definire con maggiore accuratezza alcuni elementi, di modo che anche in questo ambito «l’Eucaristia continui a risplendere in tutto il fulgore del suo mistero».[19]
[9.] Gli abusi trovano, infine, molto spesso fondamento nell’ignoranza, giacché per lo più si rigetta ciò di cui non si coglie il senso più profondo, né si conosce l’antichità. Infatti, «dell’afflato e dello spirito» della stessa sacra Scrittura «sono permeate» appieno «le preghiere, le orazioni e gli inni e da essa derivano il loro significato le azioni e i segni sacri».[20] Quanto ai segni visibili, «di cui la sacra Liturgia si serve per significare le realtà divine invisibili, essi sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa».[21] Infine, le strutture e le forme delle sacre celebrazioni, secondo la tradizione di ciascun rito sia d’Oriente sia d’Occidente, sono in sintonia con la Chiesa universale anche per quanto riguarda usi universalmente accolti dalla ininterrotta tradizione apostolica,[22] che è compito proprio della Chiesa trasmettere fedelmente e con cura alle future generazioni. Tutto ciò viene sapientemente custodito e salvaguardato dalle norme liturgiche.
[10.] La stessa Chiesa non ha alcuna potestà rispetto a ciò che è stato stabilito da Cristo e che costituisce parte immutabile della Liturgia.[23] Se fosse, infatti, spezzato il legame che i sacramenti hanno con Cristo stesso, che li ha istituiti, e con gli eventi su cui la Chiesa è fondata,[24] ciò non sarebbe di nessun giovamento per i fedeli, ma nuocerebbe a loro gravemente. La sacra Liturgia, infatti, è intimamente collegata con i principi della dottrina[25] e l’uso di testi e riti non approvati comporta, di conseguenza, che si affievolisca o si perda il nesso necessario tra la lex orandi e la lex credendi.[26]
[11.] Troppo grande è il Mistero dell’Eucaristia «perché qualcuno possa permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione universale».[27] Chi al contrario, anche se Sacerdote, agisce così, assecondando proprie inclinazioni, lede la sostanziale unità del rito romano, che va tenacemente salvaguardata,[28] e compie azioni in nessun modo consone con la fame e sete del Dio vivente provate oggi dal popolo, né svolge autentica attività pastorale o corretto rinnovamento liturgico, ma priva piuttosto i fedeli del loro patrimonio e della loro eredità. Atti arbitrari, infatti, non giovano a un effettivo rinnovamento,[29] ma ledono il giusto diritto dei fedeli all’azione liturgica che è espressione della vita della Chiesa secondo la sua tradizione e la sua disciplina. Inoltre, introducono elementi di deformazione e discordia nella stessa celebrazione eucaristica che, in modo eminente e per sua natura, mira a significare e realizzare mirabilmente la comunione della vita divina e l’unità del popolo di Dio.[30] Da essi derivano insicurezza dottrinale, perplessità e scandalo del popolo di Dio e, quasi inevitabilmente, reazioni aspre: tutti elementi che nel nostro tempo, in cui la vita cristiana risulta spesso particolarmente difficile in ragione del clima di «secolarizzazione», confondono e rattristano notevolmente molti fedeli.[31]
[12.] Tutti i fedeli, invece, godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della santa Messa che sia così come la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme. Allo stesso modo, il popolo cattolico ha il diritto che si celebri per esso in modo integro il sacrificio della santa Messa, in piena conformità con la dottrina del Magistero della Chiesa. È, infine, diritto della comunità cattolica che per essa si compia la celebrazione della Santissima Eucaristia in modo tale che appaia come vero sacramento di unità, escludendo completamente ogni genere di difetti e gesti che possano generare divisioni e fazioni nella Chiesa.[32]
[13.] Tutte le norme e i richiami esposti in questa Istruzione si connettono, sia pure in vario modo, con il compito della Chiesa, a cui spetta di vigilare sulla retta e degna celebrazione di questo grande mistero. Dei vari gradi con cui le singole norme si raccordano con la legge suprema di tutto il diritto ecclesiastico, che è la cura per la salvezza delle anime, tratta l’ultimo capitolo della presente Istruzione.[33]
Capitolo I
LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SACRA LITURGIA
[14.] «Regolamentare la sacra Liturgia compete unicamente all’autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo».[34]
[15.] Il Romano Pontefice, «Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale, in forza del suo ufficio ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, che può sempre esercitare liberamente» [35] anche comunicando con i pastori e i fedeli.
[16.] È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra Liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché gli ordinamenti liturgici, specialmente quelli attraverso i quali è regolata la celebrazione del Santissimo Sacrificio della Messa, siano osservati fedelmente ovunque. [36]
[17.] La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, spetta alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra Liturgia, in primo luogo dei Sacramenti. Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione». Infine, «esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, vengano eliminati».[37] In questa materia, secondo la tradizione di tutta la Chiesa, è predominante la sollecitudine per la celebrazione della santa Messa e per il culto che si tributa alla Santissima Eucaristia anche fuori della Messa.
[18.] I fedeli hanno il diritto che l’autorità ecclesiastica regoli pienamente ed efficacemente la sacra Liturgia, in modo tale che essa non sembri mai «proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri».[38]
1. Il Vescovo diocesano, grande Sacerdote del suo gregge
[19.] Il Vescovo diocesano, primo dispensatore dei misteri di Dio, è moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata.[39] Infatti, «il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell’Ordine, è l’“economo della grazia del supremo sacerdozio”[40] specialmente nell’Eucaristia, che offre egli stesso o fa offrire,[41] e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce».[42]
[20.] Si ha, infatti, una precipua manifestazione della Chiesa ogni volta che si celebra la Messa, specialmente nella chiesa cattedrale, «nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio, […] all’unica preghiera, all’unico altare, cui presiede il Vescovo»,circondato dai suoi Sacerdoti, Diaconi e ministri.[43] Inoltre, ogni«legittima celebrazione dell’Eucaristia è diretta dal Vescovo, al quale è affidato l’ufficio di prestare e regolare il culto della religione cristiana alla Divina Maestà secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua diocesi».[44]
[21.] Infatti, al Vescovo «diocesano spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica nella Chiesa a lui affidata, alle quali tutti sono tenuti».[45] Tuttavia, il Vescovo vigili sempre che non venga meno quella libertà, che è prevista dalle norme dei libri liturgici, di adattare, in modo intelligente, la celebrazione sia all’edificio sacro sia al gruppo dei fedeli sia alle circostanze pastorali, cosicché l’intero rito sacro sia effettivamente rispondente alla sensibilità delle persone.[46]
[22.] Il Vescovo regge la Chiesa particolare a lui affidata[47] ed è suo compito regolamentare, dirigere, spronare, talvolta anche riprendere,[48] adempiendo il sacro ufficio che egli ha ricevuto mediante l’ordinazione episcopale[49] per l’edificazione del suo gregge nella verità e nella santità.[50] Illustri il genuino senso dei riti e dei testi liturgici e alimenti nei Sacerdoti, nei Diaconi e nei fedeli lo spirito della sacra Liturgia,[51] perché tutti siano condotti ad un’attiva e fruttuosa celebrazione dell’Eucaristia,[52] e assicuri parimenti che tutto il corpo ecclesiale proceda unanime, nell’unità della carità, sul piano diocesano, nazionale, universale.[53]
[23.] I fedeli«devono aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano concordi nell’unità e crescano per la gloria di Dio».[54] Tutti, anche i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, e di tutte quante le associazioni o movimenti ecclesiali di qualsiasi genere, sono soggetti all’autorità del Vescovo diocesano in tutto ciò che riguarda la materia liturgica,[55] salvo i diritti legittimamente concessi. Compete, dunque, al Vescovo diocesano il diritto e il dovere di vigilare e verificare, riguardo alla materia liturgica,le chiese e gli oratori situati nel suo territorio, come anche quelle fondate o dirette dai membri dei sopra menzionati istituti, se ad esse abitualmente accedono i fedeli.[56]
[24.] Da parte sua, il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano vigili affinché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente riguardo al ministero della parola, alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, al culto di Dio e dei santi.[57]
[25.] Le commissioni, i consiglio comitati costituiti dal Vescovo, perché contribuiscano «a promuovere la Liturgia, la musica e l’arte sacra nella sua diocesi», agiranno secondo il pensiero e le direttive del Vescovo e dovranno poter contare sulla sua autorità e sulla sua ratifica per svolgere convenientemente il proprio compito[58] e perché sia mantenuto l’effettivo governo del Vescovo nella sua diocesi. Riguardo a tutti questi gruppi, agli altri istituti e a qualsiasi iniziativa in materia liturgica, i Vescovi si chiedano, come già da tempo risulta urgente, se sia stata finora fruttuosa[59] la loro attività e valutino attentamente quali correttivi o miglioramenti vadano inseriti nella loro struttura e nella loro attività,[60] affinché trovino nuovo vigore. Si tenga sempre presente che gli esperti vanno scelti tra coloro, la cui solidità nella fede cattolica e la cui preparazione in materia teologica e culturale siano riconosciute.
2. Le Conferenze dei Vescovi
[26.] Ciò vale anche per quelle commissioni attinenti alla medesima materia che, su sollecitazione del Concilio,[61] sono istituite dalla Conferenza dei Vescovi e i cui membri è necessario che siano Vescovi e siano ben distinti dagli esperti coadiutori. Qualora il numero di membri di una Conferenza dei Vescovi non risulti sufficiente perché si possa senza difficoltà trarre da loro e istituire una commissione liturgica, si nomini un consiglio o gruppo di esperti che, sempre sotto la presidenza di un Vescovo, adempia per quanto possibile a tale compito, evitando però il nome di «Commissione liturgica».
[27.] La Sede Apostolica ha notificato fin dal 1970[62] la cessazione di tutti gli esperimenti relativi alla celebrazione della santa Messa ed ha ribadito tale cessazione nel 1988.[63] Pertanto, i singoli Vescovi e le loro Conferenze non hanno alcuna facoltà di permettere gli esperimenti riguardo ai testi e ad altro che non sia prescritto nei libri liturgici. Per poter praticare in avvenire tali esperimenti è necessario il permesso della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dato per iscritto e richiesto dalle Conferenze dei Vescovi. Esso, tuttavia, non verrà concesso se non per grave causa. Quanto alle iniziative di inculturazione in materia liturgica, si osservino rigorosamente e integralmente le norme specificamente stabilite.[64]
[28.] Tutte le norme attinenti alla materia liturgica, stabilite a norma del diritto da una Conferenza dei Vescovi per il proprio territorio, vanno sottoposte alla recognitio della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, senza la quale non posseggono alcuna forza obbligante.[65]
3. I Sacerdoti
[29.] I Sacerdoti, validi, provvidi e necessari collaboratori dell’ordine episcopale,[66] chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono con il loro Vescovo un unico presbiterio,[67] sebbene destinato a uffici diversi. «Nelle singole comunità locali di fedeli rendono, per così dire, presente il Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e grande, ne condividono, secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana». E «per questa loro partecipazione nel sacerdozio e nella missione, i Sacerdoti riconoscano nel Vescovo il loro padre e gli obbediscano con rispettoso amore».[68] Inoltre, «sempre intenti al bene dei figli di Dio, cerchino di portare il loro contributo al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi, di tutta la Chiesa».[69]
[30.] Grande è la responsabilità «che hanno nella celebrazione eucaristica soprattutto i Sacerdoti, ai quali compete di presiederla in persona Christi, assicurando una testimonianza e un servizio di comunione non solo alla comunità che direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla Chiesa universale, che è sempre chiamata in causa dall’Eucaristia. Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, per un malinteso senso di creatività e di adattamento, non sono mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti».[70]
[31.] In coerenza con quanto da loro promesso nel rito della sacra ordinazione e rinnovato di anno in anno nel corso della Messa crismale, i Sacerdoti celebrino «devotamente e con fede i misteri di Cristo a lode di Dio e santificazione del popolo cristiano, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio dell’Eucaristia e nel sacramento della riconciliazione».[71] Non svuotino il significato profondo del proprio ministero, deformando la celebrazione liturgica con cambiamenti, riduzioni o aggiunte arbitrarie.[72] Come disse, infatti, S. Ambrogio: «La Chiesa non è ferita in se stessa, […] ma in noi. Guardiamoci, dunque, dal far divenire i nostri sbagli una ferita per la Chiesa».[73] Si badi, quindi, che la Chiesa di Dio non riceva offesa da parte dei Sacerdoti, i quali hanno offerto se stessi al ministero con tanta solennità. Vigilino, anzi, fedelmente sotto l’autorità del Vescovo, affinché simili deformazioni non siano commesse da altri.
[32.] «Il parroco faccia in modo che la Santissima Eucaristia sia il centro dell’assemblea parrocchiale dei fedeli, si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della Santissima Eucaristia e della penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra Liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua parrocchia, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi».[74] Sebbene sia opportuno che nella preparazione efficace delle celebrazioni liturgiche, specialmente della santa Messa, egli sia coadiuvato da vari fedeli, non deve tuttavia in nessun modo cedere loro quelle prerogative in materia che sono proprie del loro ufficio.
[33.] Infine, tutti «i Sacerdoti abbiano cura di coltivare adeguatamente la scienza e l’arte liturgica, affinché, per mezzo del loro ministero liturgico, le comunità cristiane ad essi affidate, elevino una lode sempre più perfetta a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo».[75] Soprattutto, siano pervasi di quella meraviglia e di quello stupore che la celebrazione del mistero pasquale nell’Eucaristia procura nel cuore dei fedeli.[76]
4. I Diaconi
[34.] I Diaconi, «ai quali sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio»,[77] uomini di buona reputazione,[78] devono agire, con l’aiuto di Dio, in modo tale da essere riconosciuti come veri discepoli di colui,[79] «che non venne per farsi servire, ma per servire»[80] e fu in mezzo ai suoi discepoli«come colui che serve».[81] E fortificati dal dono dello Spirito Santo ricevuto mediante l’imposizione delle mani, servano il popolo di Dio in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.[82] Considerino perciò il Vescovo come padre e siano di aiuto a lui e al suo Presbiterio«nel ministero della parola, dell’altare e della carità».[83]
[35.] Non trascurino mai «di custodire il mistero della fede, come dice l’Apostolo, in una coscienza pura[84] per annunziare tale fede con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa»,[85] servendo con tutto il cuore fedelmente e con umiltà la sacra Liturgia come fonte e culmine della vita della Chiesa, «affinché tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il Battesimo, si riuniscano insieme, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al Sacrificio e alla mensa del Signore».[86] Pertanto, tutti i Diaconi, per quanto li riguarda, si impegnino a far sì che la sacra Liturgia sia celebrata a norma dei libri liturgici debitamente approvati.
Capitolo II
LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI LAICI
ALLA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA
1. Una partecipazione attiva e consapevole
[36.] La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e della Chiesa, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa sia universale sia particolare, e per i singoli fedeli,[87] che«sono interessati in diverso modo, secondo la diversità di ordini, di compiti, e di partecipazione attiva.[88] In questo modo il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato”,[89] manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine».[90] «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo».[91]
[37.] Tutti i fedeli, liberati dai propri peccati e incorporati nella Chiesa con il Battesimo,dal carattere loro impresso sono abilitati al culto della religione cristiana,[92] affinché in virtù del loro regale sacerdozio,[93] perseverando nella preghiera e lodando Dio,[94] si manifestino come vittima viva, santa, gradita a Dio e provata in tutte le loro azioni,[95] diano dovunque testimonianza di Cristo e a chi la richieda rendano ragione della loro speranza di vita eterna.[96]
Pertanto, anche la partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia e degli altri riti della Chiesa non può essere ridotta ad una mera presenza, per di più passiva, ma va ritenuta un vero esercizio della fede e della dignità battesimale.
[38.] L’ininterrotta dottrina della Chiesa sulla natura non soltanto conviviale, ma anche e soprattutto sacrificale dell’Eucaristia va giustamente considerata tra i principali criteri per una piena partecipazione di tutti i fedeli a un così grande sacramento.[97] «Spogliato del suo valore sacrificale, il mistero viene vissuto come se non oltrepassasse il senso e il valore di un qualsiasi incontro conviviale e fraterno».[98]
[39.] Per promuovere ed evidenziare la partecipazione attiva, la recente riforma dei libri liturgici ha favorito, secondo le intenzioni del Concilio, le acclamazioni del popolo, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché le azioni o i gesti e l’atteggiamento del corpo e ha provveduto a far osservare a tempo debito il sacro silenzio, prevedendo nelle rubriche anche le parti spettanti ai fedeli.[99] Ampio spazio si dà, inoltre, ad una appropriata libertà di adattamento fondata sul principio che ogni celebrazione risponda alle necessità, alla capacità, alla preparazione dell’animo e all’indole dei partecipanti, secondo le facoltà stabilite dalle norme liturgiche. Nella scelta dei canti, delle melodie, delle orazioni e delle letture bibliche, nel pronunciare l’omelia, nel comporre la preghiera dei fedeli, nel rivolgere talora le monizioni e nell’ornare secondo i vari tempi la chiesa esiste ampia possibilità di introdurre in ogni celebrazione una certa varietà che contribuisca a rendere maggiormente evidente la ricchezza della tradizione liturgica e a conferire accuratamente una connotazione particolare alla celebrazione, tenendo conto delle esigenze pastorali, così da favorire la partecipazione interiore. Va, tuttavia, ricordato che l’efficacia delle azioni liturgiche non sta nella continua modifica dei riti, ma nell’approfondimento della parola di Dio e del mistero celebrato.[100]
[40.] Tuttavia, benché la celebrazione della Liturgia possieda indubbiamente tale connotazione di partecipazione attiva di tutti i fedeli, non ne consegue, come per logica deduzione, che tutti debbano materialmente compiere qualcosa oltre ai previsti gesti ed atteggiamenti del corpo, come se ognuno debba necessariamente assolvere ad uno specifico compito liturgico. La formazione catechetica provveda, piuttosto, con cura a correggere nozioni e usi superficiali in merito diffusi in alcuni luoghi negli ultimi anni e a risvegliare sempre nei fedeli un rinnovato senso di grande ammirazione davanti alla profondità di quel mistero di fede che è l’Eucaristia, nella cui celebrazione la Chiesa passa «dal vecchio al nuovo» ininterrottamente.[101] Nella celebrazione dell’Eucaristia, infatti, come pure in tutta la vita cristiana, che da essa trae forza e ad essa tende, la Chiesa, come san Tommaso Apostolo, si prostra in adorazione davanti al Signore crocifisso, morto, sepolto e risorto «nella grandezza del suo divino splendore e esclama in eterno: “Signore mio e Dio mio!”».[102]
[41.] Per suscitare, promuovere e alimentare il senso interiore della partecipazione liturgica risultano particolarmente utili la celebrazione assidua ed estesa della Liturgia delle Ore, l’uso dei sacramentali e gli esercizi della pietà popolare cristiana. Tali esercizi, «che, sebbene non riguardino a rigore di diritto la sacra Liturgia, sono invero provvisti di particolare importanza e dignità», vanno ritenuti, soprattutto quando risultano elogiati e approvati dallo stesso Magistero,[103] dotati di un qualche legame con il contesto liturgico, come è specialmente per la preghiera del Rosario.[104] Poiché, inoltre, queste opere di pietà guidano il popolo cristiano alla partecipazione ai sacramenti, e in particolar modo all’Eucaristia, «nonché alla meditazione dei misteri della nostra redenzione e all’imitazione degli insigni esempi dei santi in cielo, esse allora ci rendono partecipi del culto liturgico non senza giovamento di salvezza».[105]
[42.] È necessario comprendere che la Chiesa non si riunisce per umana volontà, ma è convocata da Dio nello Spirito Santo, e risponde per mezzo della fede alla sua vocazione gratuita: il termine ekklesía rimanda, infatti, a klesis, che significa “chiamata”.[106] Il sacrificio eucaristico non va poi ritenuto come «concelebrazione» in senso univoco del Sacerdote insieme con il popolo presente.[107] Al contrario, l’Eucaristia celebrata dai Sacerdoti è un dono «che supera radicalmente il potere dell’assemblea […]. La comunità che si riunisce per la celebrazione dell’Eucaristia necessita assolutamente di un Sacerdote ordinato che la presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica. D’altra parte, la comunità non è in grado di darsi da sola il ministro ordinato».[108] È assolutamente necessaria la volontà comune di evitare ogni ambiguità in materia e portare rimedio alle difficoltà insorte negli ultimi anni. Pertanto, si usino soltanto con cautela locuzioni quali «comunità celebrante» o «assemblea celebrante», o in altre lingue moderne «celebrating assembly», «asamblea celebrante», «assemblée célébrante», e simili.
2. I compiti dei fedeli laici nella celebrazione della Messa
[43.] È giusto e lodevole che per il bene della comunità e di tutta la Chiesa di Dio alcuni fedeli laici svolgano secondo la tradizione alcuni compiti attinenti alla celebrazione della sacra Liturgia.[109] Conviene che siano più persone a distribuirsi tra loro o a svolgere i vari uffici o le varie parti dello stesso ufficio.[110]
[44.] Oltre ai ministeri istituiti dell’accolito e del lettore,[111] tra i suddetti uffici particolari vi sono quelli dell’accolito[112] e del lettore[113] per incarico temporaneo, ai quali sono congiunti gli altri uffici descritti nel Messale Romano,[114] nonché i compiti di preparare le ostie, di pulire i lini e simili. Tutti«sia ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza»[115] e tanto nella stessa celebrazione liturgica quanto nella sua preparazione facciano sì che la Liturgia della Chiesa si svolga con dignità e decoro.
[45.] Si deve evitare il rischio di oscurare la complementarietà tra l’azione dei chierici e quella dei laici, così da sottoporre il ruolo dei laici a una sorta, come si suol dire, di «clericalizzazione», mentre i ministri sacri assumono indebitamente compiti che sono propri della vita e dell’azione dei fedeli laici.[116]
[46.] Il fedele laico chiamato a prestare il suo aiuto nelle celebrazioni liturgiche occorre che sia debitamente preparato e che si distingua per vita cristiana, fede, condotta e fedeltà al Magistero della Chiesa. È bene che costui abbia ricevuto una congrua formazione liturgica, secondo la sua età, condizione, genere di vita e cultura religiosa.[117] Non si scelga nessuno, la cui designazione possa destare meraviglia tra i fedeli.[118]
[47.] È veramente ammirevole che persista la nota consuetudine che siano presenti dei fanciulli o dei giovani, chiamati di solito «ministranti», che prestino servizio all’altare alla maniera dell’accolito, e abbiano ricevuto, secondo le loro capacità, una opportuna catechesi riguardo al loro compito.[119] Non si deve dimenticare che dal novero di questi fanciulli è scaturito nel corso dei secoli un cospicuo numero di ministri sacri.[120] Si istituiscano o promuovano per essi delle associazioni, anche con la partecipazione e l’aiuto dei genitori, con le quali si provveda più efficacemente alla cura pastorale dei ministranti. Quando tali associazioni assumono carattere internazionale, spetta alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti erigerle o esaminare e approvare i loro statuti.[121] A tale servizio dell’altare si possono ammettere fanciulle o donne a giudizio del Vescovo diocesano e nel rispetto delle norme stabilite.[122]
Capitolo III
LA RETTA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
1. La materia della Santissima Eucaristia
[48.] Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione.[123] Ne consegue, dunque, che quello preparato con altra materia, anche se cereale, o quello a cui sia stata mescolata materia diversa dal frumento, in quantità tale da non potersi dire, secondo la comune estimazione, pane di frumento, non costituisce materia valida per la celebrazione del sacrificio e del sacramento eucaristico.[124] È un grave abuso introdurre nella confezione del pane dell’Eucaristia altre sostanze, come frutta, zucchero o miele. Va da sé che le ostie devono essere confezionate da persone che non soltanto si distinguano per onestà, ma siano anche esperte nel prepararle e fornite di strumenti adeguati.[125]
[49.] In ragione del segno espresso, conviene che qualche parte del pane eucaristico ottenuto dalla frazione sia distribuito almeno a qualche fedele al momento della Comunione. «Le ostie piccole non sono comunque affatto escluse, quando il numero dei comunicandi, o altre ragioni pastorali lo esigano»;[126] si usino, anzi, di solito particole per lo più piccole, che non richiedano ulteriore frazione.
[50.] Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee.[127] Nella stessa celebrazione della Messa va mescolata ad esso una modica quantità di acqua. Con la massima cura si badi che il vino destinato all’Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto.[128] È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio: la Chiesa esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni necessarie per la validità dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto a favore di altre bevande di qualsiasi genere, che non costituiscono materia valida.
2. La Preghiera eucaristica
[51.] Si usino soltanto le Preghiere eucaristiche che si trovano nel Messale Romano o legittimamente approvate dalla Sede Apostolica secondo i modi e i termini da essa definiti. «Non si può tollerare che alcuni Sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche»[129] o modificare il testo di quelle approvate dalla Chiesa,né adottarne altre composte da privati.[130]
[52.] La recita della Preghiera eucaristica, che per sua stessa natura è come il culmine dell’intera celebrazione, è propria del Sacerdote, in forza della sua ordinazione. È, pertanto, un abuso far sì che alcune parti della Preghiera eucaristica siano recitate da un Diacono, da un ministro laico oppure da uno solo o da tutti i fedeli insieme. La Preghiera eucaristica deve, dunque, essere interamente recitata dal solo Sacerdote.[131]
[53.] Mentre il Sacerdote celebrante recita la Preghiera eucaristica,«non si sovrappongano altre orazioni o canti, e l’organo o altri strumenti musicali tacciano»,[132] salvo che per le acclamazioni del popolo debitamente approvate, di cui si veda più avanti.
[54.] Il popolo, tuttavia, prende parte sempre attivamente e mai in modo meramente passivo:al Sacerdote«si associ con fede e in silenzio, ed anche con gli interventi stabiliti nel corso della Preghiera eucaristica, quali sono le risposte nel dialogo del Prefazio, il Santo, l’acclamazione dopo la consacrazione e l’Amen dopo la dossologia finale, ed altre acclamazioni approvate dalla Conferenza dei Vescovi e confermate dalla Santa Sede».[133]
[55.] In alcuni luoghi è invalso l’abuso per cui il Sacerdote spezza l’ostia al momento della consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si compie, però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto urgentemente corretto.
[56.] Non si ometta nella Preghiera eucaristica il ricordo del nome del Sommo Pontefice e del Vescovo diocesano, per conservare un’antichissima tradizione e manifestare la comunione ecclesiale. Infatti, «lo stesso radunarsi insieme della comunità eucaristica è anche comunione con il proprio Vescovo e con il Romano Pontefice».[134]
3. Le altre parti della Messa
[57.] È diritto della comunità dei fedeli che ci siano regolarmente, soprattutto nella celebrazione domenicale, una adeguata e idonea musica sacra e, sempre, un altare, dei paramenti e sacri lini che splendano, secondo le norme, per dignità, decoro e pulizia.
[58.] Parimenti, tutti i fedeli hanno il diritto che la celebrazione dell’Eucaristia sia diligentemente preparata in tutte le sue parti, in modo tale che in essa sia degnamente ed efficacemente proclamata e illustrata la parola di Dio, sia esercitata con cura, secondo le norme, la facoltà di scelta dei testi liturgici e dei riti, e nella celebrazione della Liturgia sia debitamente custodita e alimentata la loro fede nelle parole dei canti.
[59.] Si ponga fine al riprovevole uso con il quale i Sacerdoti, i Diaconi o anche i fedeli mutano e alterano a proprio arbitrio qua e là i testi della sacra Liturgia da essi pronunciati. Così facendo, infatti, rendono instabile la celebrazione della sacra Liturgia e non di rado ne alterano il senso autentico.
[60.] Nella celebrazione della Messa la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica sono strettamente congiunte tra loro e formano un solo atto di culto. Pertanto, non è lecito separare una parte dall’altra, celebrandole in tempi e luoghi differenti.[135] Inoltre, non è lecito eseguire singole sezioni della santa Messa in vari momenti anche di uno stesso giorno.
[61.] Nello scegliere le letture bibliche da proclamare nella celebrazione della Messa, si seguano le norme che si trovano nei libri liturgici,[136] affinché realmente«la mensa della Parola di Dio sia imbandita ai fedeli con maggiore abbondanza e vengano ad essi aperti più largamente i tesori della Bibbia».[137]
[62.] Non è permesso omettere o sostituire di propria iniziativa le letture bibliche prescritte né sostituire specialmente «le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici».[138]
[63.] La lettura del Vangelo, che«costituisce il culmine della Liturgia della Parola»,[139] è riservata, secondo la tradizione della Chiesa, nella celebrazione della sacra Liturgia al ministro ordinato.[140] Non è pertanto consentito a un laico, anche religioso, proclamare il Vangelo durante la celebrazione della santa Messa e neppure negli altri casi in cui le norme non lo permettano esplicitamente.[141]
[64.] L’omelia, che si tiene nel corso della celebrazione della santa Messa ed è parte della stessa Liturgia,[142] «di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da lui affidata a un Sacerdote concelebrante, o talvolta, secondo l’opportunità, anche al Diacono, mai però a un laico.[143] In casi particolari e per un giusto motivo l’omelia può essere tenuta anche da un Vescovo o da un Presbitero che partecipa alla celebrazione anche se non può concelebrare».[144]
[65.] Va ricordato che, in base a quanto prescritto dal canone 767, § 1, si ritiene abrogata ogni precedente norma che abbia consentito a fedeli non ordinati di tenere l’omelia durante la celebrazione eucaristica.[145] Tale prassi è, di fatto, riprovata e non può, pertanto, essere accordata in virtù di alcuna consuetudine.
[66.] Il divieto di ammissione dei laici alla predicazione durante la celebrazione della Messa vale anche per i seminaristi, per gli studenti di discipline teologiche, per quanti abbiano ricevuto l’incarico di «assistenti pastorali», e per qualsiasi altro genere, gruppo, comunità o associazione di laici.[146]
[67.] Soprattutto, si deve prestare piena attenzione affinché l’omelia si incentri strettamente sul mistero della salvezza, esponendo nel corso dell’anno liturgico sulla base delle letture bibliche e dei testi liturgici i misteri della fede e le regole della vita cristiana e offrendo un commento ai testi dell’Ordinario o del Proprio della Messa o di qualche altro rito della Chiesa.[147] Va da sé che tutte le interpretazioni della sacra Scrittura debbano essere ricondotte a Cristo come supremo cardine dell’economia della salvezza, ma ciò avvenga tenendo anche conto dello specifico contesto della celebrazione liturgica. Nel tenere l’omelia si abbia cura di irradiare la luce di Cristo sugli eventi della vita. Ciò però avvenga in modo da non svuotare il senso autentico e genuino della parola di Dio, trattando, per esempio, solo di politica o di argomenti profani o attingendo come da fonte a nozioni provenienti da movimenti pseudo-religiosi diffusi nella nostra epoca.[148]
[68.] Il Vescovo diocesano vigili con attenzione sull’omelia,[149] facendo anche circolare tra i ministri sacri norme, lineamenti e sussidi e promovendo incontri e altre iniziative apposite, affinché essi abbiano spesso occasione di riflettere con maggiore accuratezza sulla natura dell’omelia e trovino un aiuto per quanto concerne la sua preparazione.
[69.] Non si ammetta nella santa Messa, come nelle altre celebrazioni liturgiche, un Credo o Professione di fede, che non sia inserito nei libri liturgici debitamente approvati.
[70.] Le offerte che i fedeli sono soliti presentare durante la santa Messa per la Liturgia eucaristica non si riducono necessariamente al pane e al vino per la celebrazione dell’Eucaristia, ma possono comprendere anche altri doni che vengono portati dai fedeli sotto forma di denaro o altri beni utili per la carità verso i poveri. I doni esteriori devono, tuttavia, essere sempre espressione visibile di quel vero dono che il Signore aspetta da noi: un cuore contrito e l’amore di Dio e del prossimo, per mezzo del quale siamo conformati al sacrificio di Cristo che offrì se stesso per noi. Nell’Eucaristia, infatti, risplende in sommo grado il mistero di quella carità che Gesù Cristo ha rivelato nell’Ultima Cena lavando i piedi dei discepoli. Tuttavia, a salvaguardia della dignità della sacra Liturgia occorre che le offerte esteriori siano presentate in modo adeguato. Pertanto, il denaro, come pure le altre offerte per i poveri, siano collocati in un luogo adatto, ma fuori della mensa eucaristica.[150] Ad eccezione del denaro e, nel caso, in ragione del segno, di una minima parte degli altri doni, è preferibile che tali offerte vengano presentate al di fuori della celebrazione della Messa.
[71.] Si mantenga l’uso del Rito romano di scambiare la pace prima della santa Comunione, come stabilito nel Rito della Messa. Secondo la tradizione del Rito romano, infatti, questo uso non ha connotazione né di riconciliazione né di remissione dei peccati, ma piuttosto la funzione di manifestare pace, comunione e carità prima di ricevere la Santissima Eucaristia.[151] È, invece, l’atto penitenziale da eseguire all’inizio della Messa, in particolare secondo la sua prima forma, ad avere carattere di riconciliazione tra i fratelli.
[72.] Conviene«che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo sobrio».«Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche motivo ragionevole, vuol dare la pace ad alcuni fedeli». Nec fiat cantus quidam ad pacem comitandam sed sine mora procedatur ad «Agnus Dei». «Per ciò che riguarda il modo di compiere lo stesso gesto di pace, esso è stabilito dalle Conferenze dei Vescovi […] secondo l’indole e le usanze dei popoli» e confermato da parte della Sede Apostolica.[152]
[73.] Nella celebrazione della santa Messa la frazione del pane eucaristico, che va fatta soltanto ad opera del Sacerdote celebrante, con l’aiuto, se è il caso, di un Diacono o del concelebrante, ma non di un laico, inizia dopo lo scambio della pace, mentre si recita l’«Agnello di Dio». Il gesto della frazione del pane, infatti,«compiuto da Cristo nell’ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta l’azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella Comunione derivante dall’unico pane di vita, che è il Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (1 Cor 10, 17)».[153] Il rito, pertanto, deve essere eseguito con grande rispetto.[154] Sia però breve. Si corregga molto urgentemente l’abuso invalso in alcuni luoghi di prolungare senza necessità tale rito, anche con l’aiuto di laici contrariamente alle norme, e di attribuirgli una esagerata importanza.[155]
[74.] Se vi fosse l’esigenza di fornire informazioni o testimonianze di vita cristiana ai fedeli radunati in Chiesa, è generalmente preferibile che ciò avvenga al di fuori della Messa. Tuttavia, per una grave causa, si possono offrire tali informazioni o testimonianze quando il Sacerdote abbia pronunciato la preghiera dopo la Comunione. Questo uso, tuttavia, non diventi consueto. Tali informazioni e testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con l’omelia,[156] né si può a causa loro totalmente sopprimere l’omelia stessa.
4. L’unione dei vari riti con la celebrazione della Messa
[75.] Per una ragione teologica inerente alla celebrazione eucaristica o ad un rito particolare, i libri liturgici talora prescrivono o permettono la celebrazione della santa Messa unitamente a un altro rito, specialmente dei sacramenti.[157] Negli altri casi, tuttavia, la Chiesa non ammette tale collegamento, soprattutto quando si tratta di circostanze aventi indole superficiale e vana.
[76.] Inoltre, secondo l’antichissima tradizione della Chiesa romana, non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la santa Messa in modo tale che diventi un’unica azione liturgica. Ciò non impedisce, tuttavia, che dei Sacerdoti, salvo coloro che celebrano o concelebrano la santa Messa, ascoltino le confessioni dei fedeli che lo desiderino, anche mentre si celebra la Messa nello stesso luogo, per venire incontro alle necessità dei fedeli.[158] Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna.
[77.] In nessun modo si combini la celebrazione della santa Messa con il contesto di una comune cena, né la si metta in rapporto con analogo tipo di convivio. Salvo che in casi di grave necessità, non si celebri la Messa su di un tavolo da pranzo[159] o in un refettorio o luogo utilizzato per tale finalità conviviale, né in qualunque aula in cui sia presente del cibo, né coloro che partecipano alla Messa siedano a mensa nel corso stesso della celebrazione. Se per grave necessità si dovesse celebrare la Messa nello stesso luogo in cui dopo si deve cenare, si interponga un chiaro spazio di tempo tra la conclusione della Messa e l’inizio della cena e non si esibisca ai fedeli nel corso della Messa del cibo ordinario.
[78.] Non è lecito collegare la celebrazione della Messa con eventi politici o mondani o con circostanze che non rispondano pienamente al Magistero della Chiesa cattolica. Si deve, inoltre, evitare del tutto di celebrare la Messa per puro desiderio di ostentazione o di celebrarla secondo lo stile di altre cerimonie, tanto più se profane, per non svuotare il significato autentico dell’Eucaristia.
[79.] Infine, va considerato nel modo più severo l’abuso di introdurre nella celebrazione della santa Messa elementi contrastanti con le prescrizioni dei libri liturgici, desumendoli dai riti di altre religioni.
Capitolo IV
LA SANTA COMUNIONE
1. Disposizioni per ricevere la santa Comunione
[80.] L’Eucaristia sia proposta ai fedeli anche «come antidoto, che ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva dai peccati mortali»,[160] come è posto in luce nelle diverse parti della Messa. Quanto all’atto penitenziale collocato all’inizio della Messa, esso ha lo scopo di disporre i partecipanti perché siano in grado di celebrare degnamente i santi misteri;[161] tuttavia, «è privo dell’efficacia del sacramento della Penitenza»[162] e, per quanto concerne la remissione dei peccati gravi, non si può ritenere un sostituto del sacramento della Penitenza. I pastori di anime curino con diligenza l’istruzione catechetica, in modo che ai fedeli sia trasmesso l’insegnamento cristiano a questo riguardo.
[81.] La consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che ognuno esamini molto a fondo se stesso,[163] affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.[164]
[82.] Inoltre, «la Chiesa ha dato delle norme che mirano insieme a favorire l’accesso frequente e fruttuoso dei fedeli alla mensa eucaristica e a determinare le condizioni oggettive in cui ci si deve astenere del tutto dal distribuire la Comunione».[165]
[83.] È certamente la cosa migliore che tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della santa Messa e sono forniti delle dovute condizioni ricevano in essa la santa Comunione. Talora, tuttavia, avviene che i fedeli si accostino alla sacra mensa in massa e senza il necessario discernimento. È compito dei pastori correggere con prudenza e fermezza tale abuso.
[84.] Inoltre, se si celebra la santa Messa per una grande folla o, per esempio, nelle grandi città, occorre che si faccia attenzione affinché per mancanza di consapevolezza non accedano alla santa Comunione anche i non cattolici o perfino i non cristiani, senza tener conto del Magistero della Chiesa in ambito dottrinale e disciplinare. Spetta ai pastori avvertire al momento opportuno i presenti sulla verità e sulla disciplina da osservare rigorosamente.
[85.] I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salvo le disposizioni del can. 844 §§ 2, 3 e 4, e del can. 861 § 2.[166] Inoltre, le condizioni stabilite dal can. 844 § 4, alle quali non può essere derogato in alcun modo,[167] non possono essere separate tra loro; è, pertanto, necessario che tutte siano sempre richieste simultaneamente.
[86.] I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti, di modo che la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa. Coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o molto spesso siano istruiti in modo da accedere al sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le possibilità di ciascuno.[168]
[87.] Si premetta sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione sacramentale e l’assoluzione.[169] La Prima Comunione, inoltre, sia sempre amministrata da un Sacerdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa. Salvo casi eccezionali, è poco appropriato amministrarla il Giovedì Santo «in Cena Domini». Si scelga piuttosto un altro giorno, come le domeniche II-VI di Pasqua o la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo o le domeniche «per annum», in quanto la domenica è giustamente considerata il giorno dell’Eucaristia.[170] A ricevere l’Eucaristia non «accedano i bambini che non abbiano raggiunto l’età della ragione o che»il parroco «abbia giudicato non sufficientemente pronti».[171] Tuttavia, qualora avvenga che un bambino, in via del tutto eccezionale rispetto all’età, sia ritenuto maturo per ricevere il sacramento, non gli si rifiuti la Prima Comunione, a condizione che sia stato sufficientemente preparato.
2. La distribuzione della santa Comunione
[88.] I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante.[172] Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante.[173]
[89.] Affinché, anche«per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al Sacrificio che si celebra»,[174] è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella stessa Messa.[175]
[90.] «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi»,e confermato da parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire dalle stesse norme».[176]
[91.] Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che«i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli».[177] Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.
[92.] Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca,[178] se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l’ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c’è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli.[179]
[93.] È necessario che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.[180]
[94.] Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano»[181] la sacra ostia o il sacro calice. In merito, inoltre, va rimosso l’abuso che gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione.
[95.] Il fedele laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2».[182]
[96.] Va disapprovato l’uso di distribuire, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, a mo’ di Comunione durante la celebrazione della santa Messa o prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o meno. Tale uso, infatti, non si concilia con la tradizione del Rito romano e reca in sé il rischio di ingenerare confusione tra i fedeli riguardo alla dottrina eucaristica della Chiesa. Se in alcuni luoghi vige, per concessione, la consuetudine particolare di benedire il pane e distribuirlo dopo la Messa, si fornisca con grande cura una corretta catechesi di questo gesto. Non si introducano, invece, altre usanze similari, né si utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate.
3. La Comunione dei Sacerdoti
[97.] Ogni volta che celebra la santa Messa, il Sacerdote deve comunicarsi all’altare al momento stabilito dal Messale; i concelebranti, invece, prima di procedere alla distribuzione della Comunione. Il Sacerdote celebrante o concelebrante non attenda mai per comunicarsi il termine della Comunione del popolo.[183]
[98.] La Comunione dei Sacerdoti concelebranti si svolga secondo le norme prescritte nei libri liturgici, facendo sempre uso di ostie consacrate durante la stessa Messa,[184] e ricevendo tutti i concelebranti la Comunione sotto le due specie. Si noti che, quando il Sacerdote o il Diacono amministra ai concelebranti la sacra ostia o il calice, non dice nulla, vale a dire non pronuncia le parole «Il Corpo di Cristo» o «Il Sangue di Cristo».
[99.] La Comunione sotto le due specie è sempre permessa «ai Sacerdoti,che non possono celebrare o concelebrare».[185]
4. La Comunione sotto le due specie
[100.] Al fine di manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno nel convivio eucaristico, sono ammessi alla Comunione sotto le due specie nei casi citati nei libri liturgici anche i fedeli laici, con il presupposto e l’incessante accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia dal Concilio Ecumenico Tridentino.[186]
[101.] Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta anzitutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione. Ciò si escluda assolutamente quando esista rischio, anche minimo, di profanazione delle sacre specie.[187] Per un più ampio coordinamento, occorre che le Conferenze dei Vescovi pubblichino, con la conferma da parte della Sede Apostolica, mediante la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, le norme relative soprattutto al «modo di distribuire ai fedeli la santa Comunione sotto le due specie e all’estensione della facoltà».[188]
[102.] Non si amministri ai fedeli laici il calice, laddove sia presente un numero di comunicandi tanto grande[189] che risulterebbe difficile stimare la quantità di vino necessario per l’Eucaristia e esisterebbe il rischio che «rimanga una quantità di Sangue di Cristo superiore al giusto da assumere al termine della celebrazione»,[190] né parimenti laddove l’accesso al calice può essere regolato con difficoltà o fosse richiesta una quantità sufficiente di vino, della quale solo difficilmente si può avere garanzia di provenienza e qualità, o laddove non sia disponibile un congruo numero di ministri sacri né di ministri straordinari della sacra Comunione provvisti di appropriata preparazione, o laddove una parte notevole del popolo perseveri, per varie ragioni, nel rifiutarsi di accedere al calice, facendo così venir meno in un certo qual modo il segno dell’unità.
[103.] Le norme del Messale Romano ammettono il principio che, nei casi in cui la Comunione è distribuita sotto le due specie, «il Sangue di Cristo può essere bevuto direttamente al calice, per intinzione, con la cannuccia o con il cucchiaino».[191] Quanto all’amministrazione della Comunione ai fedeli laici, i Vescovi possono escludere la modalità della Comunione con la cannuccia o il cucchiaino, laddove non sia uso locale, rimanendo comunque sempre vigente la possibilità di amministrare la Comunione per intinzione. Se però si usa questa modalità, si ricorra ad ostie che non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il comunicando riceva dal Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca.[192]
[104.] Non si permetta al comunicando di intingere da sé l’ostia nel calice, né di ricevere in mano l’ostia intinta. Quanto all’ostia da intingere, essa sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l’uso di pane non consacrato o di altra materia.
[105.] Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le due specie ai Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote celebrante usi più calici.[193] Va, infatti, ricordato che tutti i Sacerdoti che celebrano la santa Messa sono tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In ragione del segno, è lodevole servirsi di un calice principale più grande insieme ad altri calici di minori dimensioni.
[106.] Ci si astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da un vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispettosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue del Signore non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle norme stabilite.
[107.] Secondo la normativa stabilita dai canoni, «chi getta via le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale».[194] All’interno di questo caso si deve considerare annoverabile qualunque azione volontariamente e gravemente volta a dispregio delle sacre specie. Se, pertanto, qualcuno agisce contro le suddette norme, gettando ad esempio le sacre specie nel sacrario o in luogo indegno o a terra, incorre nelle pene stabilite.[195] Tengano, inoltre, tutti presente che, al termine della distribuzione della santa Comunione durante la celebrazione della Messa, vanno osservate le prescrizioni del Messale Romano, e soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di Cristo deve essere subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le norme, da un altro ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente consumate all’altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente destinato a conservare l’Eucaristia.[196]
Capitolo V
ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI L’EUCARISTIA
1. Il luogo della celebrazione della santa Messa
[108.] «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso, la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso».[197] Su tale necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il caso per la propria diocesi.
[109.] Non è mai consentito a un Sacerdote celebrare nel tempio o luogo sacro di una religione non cristiana.
2. Circostanze varie relative alla santa Messa
[110.] «Sempre memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l’opera della redenzione, i Sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e della Chiesa, nella cui celebrazione i Sacerdoti adempiono il loro principale compito».[198]
[111.] Un Sacerdote sia ammesso a celebrare o concelebrare l’Eucaristia «anche se sconosciuto al rettore della chiesa, purché esibisca la lettera commendatizia» della Sede Apostolica o del suo Ordinario o del suo Superiore, data almeno entro l’anno, «oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare».[199] I Vescovi provvedano che abitudini contrarie siano eliminate.
[112.] La Messa si celebra o in lingua latina o in altra lingua, purché si faccia ricorso a testi liturgici approvati a norma del diritto. Salvo le celebrazioni della Messa che devono essere svolte nella lingua del popolo secondo gli orari e i tempi stabiliti dall’autorità ecclesiastica, è consentito sempre e ovunque ai Sacerdoti celebrare in latino.[200]
[113.] Quando la Messa è concelebrata da più Sacerdoti, nel pronunciare la Preghiera eucaristica si usi la lingua conosciuta sia da tutti i Sacerdoti concelebranti sia dal popolo riunito. Qualora avvenga che vi siano tra i Sacerdoti alcuni che non conoscono la lingua della celebrazione, cosicché non possono debitamente pronunciare le parti della Preghiera eucaristica che sono loro proprie, essi non concelebrino, ma preferibilmente assistano secondo le norme alla celebrazione indossando l’abito corale.[201]
[114.] «Nelle Messe domenicali della parrocchia, in quanto ‘comunità eucaristica’, è normale poi che si ritrovino i vari gruppi, movimenti, associazioni, le stesse piccole comunità religiose in essa presenti».[202] Benché sia possibile, a norma del diritto, celebrare la Messa per gruppi particolari, ciononostante tali gruppi non sono dispensati dalla fedele osservanza delle norme liturgiche.[203]
[115.] Va riprovato l’abuso di sospendere in modo arbitrario la celebrazione della santa Messa per il popolo, contro le norme del Messale Romano e la sana tradizione del Rito romano, con il pretesto di promuovere «il digiuno eucaristico».
[116.] Non si moltiplichino le Messe, contro la norma del diritto, e, quanto alle offerte per l’intenzione della Messa, si osservino tutte le regole comunque vigenti in forza del diritto.[204]
3. I vasi sacri
[117.] I vasi sacri destinati ad accogliere il Corpo e il Sangue del Signore, siano rigorosamente foggiati a norma di tradizione e dei libri liturgici.[205] È data facoltà alle Conferenze dei Vescovi di stabilire, con la conferma della Santa Sede, se sia opportuno che i vasi sacri siano fabbricati anche con altri materiali solidi. Tuttavia, si richiede strettamente che tali materiali siano davvero nobili secondo il comune giudizio di ciascuna regione,[206] di modo che con il loro uso si renda onore al Signore e si eviti completamente il rischio di sminuire agli occhi dei fedeli la dottrina della presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche. È pertanto riprovevole qualunque uso, per il quale ci si serva nella celebrazione della Messa di vasi comuni o piuttosto scadenti quanto alla qualità o privi di qualsiasi valore artistico, ovvero di semplici cestini o altri vasi in vetro, argilla, creta o altro materiale facilmente frangibile. Ciò vale anche per i metalli e altri materiali facili ad alterarsi.[207]
[118.] I vasi sacri, prima di essere usati, devono essere benedetti dal Sacerdote secondo i riti prescritti nei libri liturgici.[208] È lodevole che la benedizione sia impartita dal Vescovo diocesano, che valuterà se i vasi siano adatti all’uso a cui sono destinati.
[119.] Il Sacerdote, ritornato all’altare dopo la distribuzione della Comunione, stando in piedi all’altare o a un tavolo purifica la patena o la pisside al di sopra del calice, secondo le prescrizioni del Messale, e asciuga il calice con il purificatoio. Se è presente il Diacono, questi torna all’altare insieme al Sacerdote e purifica lui i vasi. È tuttavia consentito, specialmente se sono numerosi, lasciare i vasi sacri da purificare opportunamente coperti sull’altare o sulla credenza sul corporale e che il Sacerdote o il Diacono li purificano subito dopo la Messa, una volta congedato il popolo. Parimenti, l’accolito istituito aiuta il Sacerdote o il Diacono a purificare e sistemare i vasi sacri sia all’altare sia alla credenza. In assenza del Diacono l’accolito istituito porta alla credenza i vasi sacri e li purifica, li asciuga e li sistema come al solito.[209]
[120.] I pastori abbiano cura di mantenere costantemente puliti i lini della mensa sacra, e in particolare quelli destinati ad accogliere le sacre specie, e di lavarli piuttosto di frequente secondo la prassi tradizionale. È lodevole che l’acqua del primo lavaggio, che va eseguito a mano, si versi nel sacrario della chiesa o a terra in un luogo appropriato. Successivamente, si può effettuare un nuovo lavaggio nel modo consueto.
4. Le vesti liturgiche
[121.] «La varietà dei colori nelle vesti sacre ha lo scopo di esprimere, anche con mezzi esterni, da un lato la caratteristica particolare dei misteri della fede che vengono celebrati, e dall’altro il senso della vita cristiana in cammino lungo il corso dell’anno liturgico».[210] In realtà, la differenza«di compiti nella celebrazione della sacra Liturgia, si manifesta esteriormente con la diversità delle vesti sacre. Conviene che tali vesti sacre contribuiscano anche al decoro della stessa azione sacra».[211]
[122.] «Il camice è stretto ai fianchi dal cingolo, a meno che non sia fatto in modo da aderire al corpo anche senza cingolo. Prima di indossare il camice, se questo non copre l’abito comune attorno al collo, si usi l’amitto».[212]
[123.] «Nella Messa e nelle altre azioni sacre direttamente collegate con essa, veste propria del Sacerdote celebrante è la casula o pianeta, se non viene indicato diversamente, da indossarsi sopra il camice e la stola».[213] Parimenti, il Sacerdote che porta la casula secondo le rubriche non tralasci di indossare la stola. Tutti gli Ordinari provvedano che ogni uso contrario sia eliminato.
[124.] Nel Messale Romano si dà facoltà ai Sacerdoti che concelebrano la Messa accanto al celebrante principale, il quale indossi sempre la casula del colore prescritto, di poter omettere, in presenza di una giusta causa, come ad esempio il numero piuttosto elevato di concelebranti e la mancanza di paramenti, «la casula o la pianeta, facendo uso della stola sopra il camice».[214] Qualora tuttavia fosse possibile prevedere tale situazione, si provveda in merito per quanto possibile. Coloro che concelebrano possono anch’essi, oltre al celebrante principale, vestire per necessità la casula di colore bianco. Per il resto, si osservino le norme dei libri liturgici.
[125.] Veste propria del Diacono è la dalmatica, da indossarsi sopra il camice e la stola. Al fine di preservare una insigne tradizione della Chiesa, è lodevole non valersi della facoltà di omettere la dalmatica.[215]
[126.] È riprovevole l’abuso per cui i ministri sacri, anche quando partecipa un solo ministro, celebrano la santa Messa, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, senza vesti sacre o indossando la sola stola sopra la cocolla monastica o il normale abito religioso o un vestito ordinario.[216] Gli Ordinari provvedano a correggere quanto prima tali abusi e a far sì che in tutte le chiese e gli oratori sotto la propria giurisdizione sia presente un congruo numero di vesti liturgiche realizzate secondo le norme.
[127.] Nei libri liturgici si dà speciale facoltà di utilizzare nei giorni più solenni le sacre vesti festive, ovvero di maggiore dignità, anche se non siano del colore del giorno.[217] Tale facoltà, tuttavia, riguardando propriamente vesti tessute molti anni or sono al fine di preservare il patrimonio della Chiesa, viene estesa impropriamente a innovazioni in modo tale che, lasciando da parte gli usi tramandati, si assumono forme e colori secondo gusti soggettivi e si menoma il senso di tale norma a detrimento della tradizione. In occasione di un giorno festivo, vesti sacre di color oro o argento possono sostituire, secondo opportunità, quelle di altro colore, ma non le vesti violacee e nere.
[128.] La Santa Messa e le altre celebrazioni liturgiche, che sono azioni di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente costituito, siano ordinate in modo tale che i sacri ministri e i fedeli laici vi possano chiaramente partecipare secondo la propria condizione. È preferibile dunque«che i presbiteri presenti alla celebrazione eucaristica, se non sono scusati da una giusta causa, esercitino di solito il ministero del proprio Ordine e quindi partecipino come concelebranti, indossando le sacre vesti. Diversamente indossano il proprio abito corale o la cotta sopra la veste talare».[218] Non è decoroso, salvo motivate eccezioni, che essi partecipino alla Messa, quanto all’aspetto esterno, alla maniera di fedeli laici.
Capitolo VI
LA CONSERVAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA
E IL SUO CULTO FUORI DELLA MESSA
1. La conservazione della Santissima Eucaristia
[129.] «La celebrazione dell’Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente l’origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si conservano le sacre specie soprattutto perché i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani che non possono essere presenti alla Messa, si uniscano, per mezzo della Comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Messa».[219] Questa conservazione, inoltre, permette anche la pratica di adorare questo grande Sacramento e di prestare ad esso il culto di latria, che si deve a Dio. È necessario, pertanto, che si promuovano certe forme cultuali di adorazione non solo privata ma anche pubblica e comunitaria istituite o approvate validamente dalla stessa Chiesa.[220]
[130.] «Secondo la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini locali, il Santissimo Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata», nonché, in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e della presenza di panche o sedie e inginocchiatoi, «adatta alla preghiera».[221] Si attenda, inoltre, con cura a tutte le prescrizioni dei libri liturgici e alla norma del diritto,[222] specialmente al fine di evitare il pericolo di profanazione.[223]
[131.] Oltre a quanto prescritto dal can. 934 § 1, è vietato conservare il Santissimo Sacramento in un luogo non soggetto alla sicura autorità del Vescovo diocesano o dove esista pericolo di profanazione. In questo caso, il Vescovo diocesano revochi immediatamente la facoltà di conservazione dell’Eucaristia precedentemente concessa.[224]
[132.] Nessuno porti a casa o in altro luogo la Santissima Eucaristia, contrariamente alla norma del diritto. Si tenga, inoltre, presente che il sottrarre o ritenere a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate sono atti che rientrano in quei graviora delicta, la cui assoluzione è riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede.[225]
[133.] Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo in cui il Sacramento è conservato fino al domicilio del malato lungo un tragitto possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo. Si osservi sempre il rito dell’amministrazione della Comunione ai malati come prescritto nel Rituale Romano. [226]
2. Alcune forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa
[134.] «Il culto all’Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico».[227] Pertanto, si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché dai fedeli sia reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente presente,[228] il quale è «Sommo Sacerdote dei beni futuri»[229] e Redentore dell’universo. «Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche».[230]
[135.] I fedeli «durante il giorno non omettano di fare la visita al Santissimo Sacramento, in quanto prova di gratitudine, segno d’amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore là presente».[231] L’adorazione di Gesù presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto Comunione di desiderio, unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende dall’esempio di numerosi santi.[232] «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento». [233]
[136.] L’Ordinario incoraggi molto vivamente l’adorazione eucaristica, sia breve sia prolungata o quasi continua, con il concorso del popolo. Negli ultimi anni, infatti, in molti «luoghi l’adorazione quotidiana del Santissimo Sacramento ha guadagnato ampio spazio e diviene fonte inesauribile di santità», benché vi siano anche luoghi «dove va registrata una quasi totale noncuranza del culto dell’adorazione eucaristica».[234]
[137.] L’esposizione della Santissima Eucaristia sia compiuta sempre secondo le prescrizioni dei libri liturgici.[235] Non si escluda anche la recita del Rosario, mirabile «nella sua semplicità ed elevatezza»,[236] dinanzi al Santissimo Sacramento conservato o esposto. Tuttavia, soprattutto quando si fa l’esposizione, si ponga in luce l’indole di questa preghiera come contemplazione dei misteri della vita di Cristo Redentore e del disegno di salvezza del Padre onnipotente, utilizzando in particolare letture desunte dalla sacra Scrittura.[237]
[138.] Comunque, il Santissimo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo, senza sufficiente custodia. Si faccia, dunque, in modo che, in tempi stabiliti, alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno.
[139.] Se il Vescovo diocesano ha ministri sacri o altri destinabili a tale funzione, è diritto dei fedeli fare spesso visita al Santissimo Sacramento per l’adorazione e prendere parte almeno qualche volta nel corso dell’anno all’adorazione della Santissima Eucaristia esposta.
[140.] È particolarmente raccomandabile che nelle città o almeno nei comuni di maggiori dimensioni il Vescovo diocesano designi una chiesa per l’adorazione perpetua, in cui però si celebri frequentemente, e per quanto possibile anche quotidianamente, la santa Messa, interrompendo rigorosamente l’esposizione nel momento in cui si svolge la funzione.[238] È opportuno che l’ostia da esporre durante l’adorazione sia consacrata nella Messa che precede immediatamente il tempo dell’adorazione e sia posta nell’ostensorio sopra l’altare dopo la Comunione.[239]
[141.] Il Vescovo diocesano riconosca e, secondo le possibilità, incoraggi i fedeli nel loro diritto di costituire confraternite ed associazioni per la pratica dell’adorazione anche perpetua. Nei casi in cui tali associazioni assumono indole internazionale, spetta alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti erigerle o approvare i loro statuti.[240]
3. Le processioni e i Congressi eucaristici
[142.] «Spetta al Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità»,[241] e promuovere l’adorazione dei fedeli.
[143.] «Ove, a giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica testimonianza di venerazione verso la Santissima Eucaristia e specialmente nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le pubbliche vie»,[242] perché la devota «partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo è una grazia del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa».[243]
[144.] Benché in alcuni luoghi ciò non risulti possibile, occorre tuttavia che non vada perduta la tradizione di svolgere le processioni eucaristiche. Si cerchino, piuttosto, nuove maniere di praticarle nelle circostanze attuali, come ad esempio presso i santuari, all’interno di proprietà ecclesiastiche o, con il permesso dell’autorità civile, nei giardini pubblici.
[145.] Va considerata di grande valore l’utilità pastorale dei Congressi eucaristici, i quali «occorre siano segno vero di fede e carità».[244] Siano essi preparati con diligenza e svolti secondo quanto stabilito,[245] affinché sia dato ai fedeli di venerare i sacri misteri del Corpo e del Sangue del Figlio di Dio in modo da sentire incessantemente in se stessi il frutto della redenzione.[246]
Capitolo VII
I COMPITI STRAORDINARI DEI FEDELI LAICI
[146.] Il sacerdozio ministeriale non può essere in nessun modo sostituito. Se, infatti, in una comunità manca il Sacerdote, essa è priva dell’esercizio della funzione sacramentale di Cristo, Capo e Pastore, che appartiene all’essenza stessa della vita della comunità.[247] Infatti, «il ministro, che può celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è solo il Sacerdote validamente ordinato».[248]
[147.] Se tuttavia il bisogno della Chiesa lo richiede, in mancanza dei ministri sacri, i fedeli laici possono, a norma del diritto, supplirlo in alcune mansioni liturgiche.[249] Questi fedeli sono chiamati e delegati a svolgere determinati compiti, di maggiore e di minore importanza, sostenuti dalla grazia del Signore. Molti fedeli laici si sono già dedicati e si dedicano tuttora sollecitamente a tale servizio, soprattutto nelle terre di missione, dove la Chiesa ha ancora poca diffusione o si trova in condizioni di persecuzione,[250] ma anche in altre regioni colpite dalla scarsità di Sacerdoti e Diaconi.
[148.] In particolar modo, di grande importanza va considerata l’istituzione dei catechisti, che hanno fornito e forniscono con grande impegno un aiuto unico e assolutamente necessario alla diffusione della fede e della Chiesa.[251]
[149.] In alcune diocesi di più antica evangelizzazione molto di recente sono stati incaricati come «assistenti pastorali» dei fedeli laici, moltissimi dei quali hanno senza dubbio giovato al bene della Chiesa, sostenendo l’azione pastorale propria del Vescovo, dei Sacerdoti e dei Diaconi. Si badi, tuttavia, che il profilo di tale compito non sia troppo assimilato alla forma del ministero pastorale dei chierici. Si deve, cioè, curare che gli «assistenti pastorali» non si assumano funzioni che spettano propriamente al ministero dei sacri ministri.
[150.] L’attività dell’assistente pastorale sia volta ad agevolare il ministero dei Sacerdoti e dei Diaconi, suscitare vocazioni al sacerdozio e al diaconato e preparare con zelo, a norma del diritto, i fedeli laici in ciascuna comunità a svolgere i vari compiti liturgici secondo la molteplicità dei carismi.
[151.] Soltanto in caso di vera necessità si dovrà ricorrere all’aiuto dei ministri straordinari nella celebrazione della Liturgia. Ciò, infatti, non è previsto per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura suppletivo e provvisorio.[252] Se, inoltre, per necessità si ricorre agli uffici dei ministri straordinari, si moltiplichino le preghiere speciali e continue al Signore, perché mandi presto un Sacerdote al servizio della comunità e susciti con abbondanza le vocazioni agli Ordini sacri.[253]
[152.] Tali funzioni meramente sostitutive non risultino, poi, pretesto di alterazione dello stesso ministero dei Sacerdoti, di modo che costoro trascurino la celebrazione della santa Messa per il popolo loro affidato, la personale sollecitudine verso i malati e la premura di battezzare i bambini, assistere ai matrimoni e celebrare le esequie cristiane, le quali spettano anzitutto ai Sacerdoti con l’aiuto dei Diaconi. Non avvenga, pertanto, che i Sacerdoti nelle parrocchie scambino indifferentemente le funzioni di servizio pastorale con i Diaconi o i laici, confondendo in tal modo la specificità di ognuno.
[153.] Inoltre, non è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del Sacerdote, né altre vesti simili ad essi.
1. Il ministro straordinario della sacra Comunione
[154.] Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato».[254] Perciò il nome di «ministro dell’Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi,[255] ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.
[155.] Oltre ai ministri ordinari c’è l’accolito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto,[256] allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, ad actum o ad tempus, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso ad actum da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.[257]
[156.] Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell’Eucaristia» o «ministro speciale dell’Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.
[157.] Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.[258]
[158.] Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo.[259] Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.
[159.] Non è in nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare all’amministrazione dell’Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.
[160.] Il Vescovo diocesano riesamini la prassi degli ultimi anni in materia e la corregga secondo opportunità o la determini con maggior chiarezza. Se per effettiva necessità tali ministri straordinari vengono deputati in maniera estesa, occorre che il Vescovo diocesano pubblichi delle norme particolari, con cui, tenendo presente la tradizione della Chiesa, stabilisca delle direttive a norma del diritto in merito all’esercizio di questo compito.
2. La predicazione
[161.] Come è stato già detto, l’omelia è per la sua importanza e natura riservata al Sacerdote o al Diacono durante la Messa.[260] Per quanto attiene ad altre forme di predicazione, se in particolari circostanze la necessità lo richiede o in specifici casi l’utilità lo esige, si possono a norma del diritto ammettere a predicare in chiesa o in un oratorio al di fuori della Messa, i fedeli laici.[261] Ciò può avvenire soltanto per l’esiguità del numero di ministri sacri in alcuni luoghi al fine di supplire ad essi e non lo si può mutare da caso di assoluta eccezionalità a fatto ordinario, né deve essere inteso come autentica promozione del laicato.[262] Va, inoltre, ricordato che la facoltà di permettere ciò, sempre ad actum, spetta agli Ordinari del luogo e non ad altri, neppure Sacerdoti o Diaconi.
3. Celebrazioni particolari che si svolgono in assenza del Sacerdote
[162.] La Chiesa, nel giorno che prende il nome di «domenica», si raduna insieme fedelmente per commemorare, specialmente con la celebrazione della Messa, la resurrezione del Signore e tutto il mistero pasquale.[263] Infatti, «nessuna comunità cristiana si edifica, se non si radica ed incardina nella celebrazione della Santissima Eucaristia».[264] Il popolo cristiano ha, dunque, il diritto che sia celebrata l’Eucaristia in proprio favore la domenica, nelle feste di precetto, negli altri giorni principali di festa e, per quanto possibile, anche quotidianamente. Se, pertanto, di domenica in una parrocchia o altra comunità di fedeli è difficile avere la celebrazione della Messa, il Vescovo diocesano valuti insieme con il presbiterio gli opportuni rimedi.[265] Tra queste soluzioni, le principali saranno quelle di chiamare altri Sacerdoti allo scopo o che i fedeli vadano nella chiesa di un luogo vicino per prendervi parte al mistero eucaristico.[266]
[163.] Tutti i Sacerdoti, ai quali sono stati affidati il sacerdozio e l’Eucaristia «per il bene» degli altri,[267] abbiano a mente che è loro dovere offrire a tutti i fedeli l’opportunità di poter soddisfare il precetto di prendere parte alla Messa di domenica.[268] Per parte loro, i fedeli laici hanno il diritto che nessun Sacerdote, se non in presenza di effettiva impossibilità, si rifiuti mai di celebrare la Messa per il popolo o rifiuti che essa sia celebrata da un altro, se non si può soddisfare in altro modo il precetto di prendere parte alla Messa di domenica e negli altri giorni stabiliti.
[164.] «Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica»,[269] il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano provveda, secondo le possibilità, che sia compiuta una celebrazione per la comunità stessa la domenica sotto la propria autorità e secondo le norme stabilite dalla Chiesa. Tali celebrazioni domenicali, tuttavia, vanno sempre considerate del tutto straordinarie. Pertanto, sarà cura di tutti, sia Diaconi sia fedeli laici, ai quali è assegnato un compito da parte del Vescovo diocesano all’interno di tali celebrazioni, «mantenere viva nella comunità una vera “fame” dell’Eucaristia, che conduca a non perdere nessuna occasione di avere la celebrazione della Messa, anche approfittando della presenza occasionale di un Sacerdote non impedito a celebrarla dal diritto della Chiesa».[270]
[165.] Occorre evitare con cura ogni forma di confusione tra questo tipo di riunioni e la celebrazione eucaristica.[271] I Vescovi diocesani, pertanto, valutino con prudenza se in tali riunioni si debba distribuire la santa Comunione. Per un più ampio coordinamento, la questione sia opportunamente determinata nell’ambito della Conferenza dei Vescovi, in modo da pervenire a una risoluzione, con la conferma da parte della Sede Apostolica, mediante la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Sarà preferibile, inoltre, in assenza del Sacerdote e del Diacono, che le varie parti siano distribuite tra più fedeli anziché sia un solo fedele laico a guidare l’intera celebrazione. In nessun caso è appropriato dire che un fedele laico «presiede» la celebrazione.
[166.] Parimenti, il Vescovo diocesano, al quale soltanto spetta la questione, non conceda con facilità che tali celebrazioni, soprattutto se in esse si distribuisce anche la santa Comunione, avvengano nei giorni feriali e soprattutto in luoghi in cui si è potuto o si potrà celebrare la Messa la domenica precedente o successiva. I Sacerdoti sono fermamente pregati di celebrare, secondo le possibilità, quotidianamente la santa Messa per il popolo in una delle chiese a loro affidate.
[167.] «Similmente, non si può pensare di sostituire la santa Messa domenicale con celebrazioni ecumeniche della Parola o con incontri di preghiera in comune con cristiani appartenenti alle […] Comunità ecclesiali, oppure con la partecipazione ai loro riti liturgici».[272] Se poi il Vescovo diocesano, spinto da necessità, ha permesso ad actum la partecipazione dei cattolici, i pastori badino che tra i fedeli cattolici non si ingeneri confusione quanto alla necessità di prendere parte anche in queste occasioni alla Messa di precetto, in un’altra ora della giornata.[273]
4. Coloro che sono stati dimessi dallo stato clericale
[168.] Al «chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale […] è proibito esercitare la potestà di ordine».[274] A costui, pertanto, non è consentito celebrare sotto alcun pretesto i sacramenti, salvo esclusivamente il caso di eccezionalità previsto dal diritto,[275] né è consentito ai fedeli ricorrere a lui per la celebrazione, quando non vi è giusta causa che permetta ciò a norma del can. 1335.[276] Tali persone, inoltre, non tengano l’omelia,[277] né assumano mai alcun incarico o compito nella celebrazione della sacra Liturgia, di modo che non si ingeneri confusione tra i fedeli e non ne risulti offuscata la verità.
Capitolo VIII
I RIMEDI
[169.] Quando si compie un abuso nella celebrazione della sacra Liturgia, si opera un’autentica contraffazione della Liturgia cattolica. Ha scritto san Tommaso: «incorre nel vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in essa».[278]
[170.] Al fine di porre rimedio a tali abusi, ciò «che in sommo grado urge è la formazione biblica e liturgica del popolo di Dio, dei pastori e dei fedeli»,[279] di modo che la fede e la disciplina della Chiesa in merito alla sacra Liturgia siano correttamente presentate e comprese. Se tuttavia gli abusi persistono, occorrerà procedere, a norma del diritto, a tutela del patrimonio spirituale e dei diritti della Chiesa, facendo ricorso a tutti i mezzi legittimi.
[171.] Tra i vari abusi vi sono quelli che costituiscono obiettivamente graviora delicta, gli atti gravi e altri che vanno nondimeno evitati e attentamente corretti. Tenendo conto di tutto ciò che è stato in particolar modo trattato nel Capitolo I di questa Istruzione, occorrerà prestare ora attenzione a quanto segue.
1. Graviora delicta
[172.] I graviora delicta contro la santità del Santissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia vanno trattati seguendo le «Norme relative ai graviora delicta riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede»,[280] vale a dire:
a) sottrazione o ritenzione a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate;[281]
b) tentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico o sua simulazione;[282]
c) concelebrazione proibita del Sacrificio eucaristico insieme a ministri di Comunità ecclesiali i quali non hanno la successione apostolica, né riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;[283]
d) consacrazione a fine sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica.[284]
2. Atti gravi
[173.] Sebbene il giudizio sulla gravità della questione vada formulato secondo la dottrina comune della Chiesa e le norme da essa stabilite, come atti gravi vanno sempre obiettivamente considerati quelli che mettono a rischio la validità e dignità della Santissima Eucaristia, ovvero quelli che contrastano con i casi precedentemente illustrati ai nn. 48-52, 56, 76-77, 79, 91-92, 94, 96, 101-102, 104, 106, 109, 111, 115, 117, 126, 131-133, 138, 153 e 168. Si deve, inoltre, fare attenzione alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico e in particolare a quanto stabilito dai cann. 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384, 1385, 1386 e 1398.
3. Altri abusi
[174.] Inoltre, le azioni commesse contro quelle norme, di cui si tratta altrove in questa Istruzione e nelle norme stabilite dal diritto, non vanno considerate con leggerezza, ma le si annoveri tra gli altri abusi da evitare e correggere con sollecitudine.
[175.] Quanto esposto nella presente Istruzione, come risulta chiaro, non riporta tutte le violazioni contro la Chiesa e la sua disciplina, quali sono definite nei canoni, nelle leggi liturgiche e nelle altre norme della Chiesa secondo la dottrina del Magistero o la sana tradizione. Se qualche errore viene commesso, andrà corretto a norma del diritto.
4. Il Vescovo diocesano
[176.] Il Vescovo diocesano, «essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero pasquale».[285] A lui spetta, «entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti».[286]
[177.] «Poiché deve difendere l’unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi».[287]
[178.] Pertanto, ogni qualvolta l’Ordinario del luogo o di un Istituto religioso oppure di una Società di vita apostolica abbia notizia, quanto meno verosimile, a proposito di un delitto o di un abuso riguardante la Santissima Eucaristia, indaghi con cautela, in prima persona o mediante altro chierico idoneo, sui fatti, le circostanze e l’imputabilità.
[179.] I delitti contro la fede e i graviora delicta commessi durante la celebrazione dell’Eucaristia e degli altri sacramenti siano segnalati senza indugio alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che li esamina «e, all’occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio».[288]
[180.] Diversamente, l’Ordinario proceda a norma dei sacri canoni, applicando, ove fosse il caso, le pene canoniche e tenendo presente in modo particolare quanto stabilito dal can. 1326. Qualora si tratti di azioni gravi, informi la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
5. La Sede Apostolica
[181.] Ogni qualvolta la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha notizia, quanto meno verosimile, di un delitto o abuso relativo alla Santissima Eucaristia, ne informa l’Ordinario, affinché indaghi sul fatto. Qualora esso risulti grave, l’Ordinario invii al più presto allo stesso Dicastero un esemplare degli atti relativi all’indagine eseguita e, eventualmente, sulla pena inflitta.
[182.] Nei casi di maggiore difficoltà l’Ordinario non trascuri per il bene della Chiesa universale, della cui sollecitudine anche egli partecipa in virtù della sacra Ordinazione, di trattare la questione dopo avere consultato il parere della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Da parte sua, questa Congregazione, in virtù delle facoltà ad essa concesse dal Romano Pontefice, sosterrà l’Ordinario secondo il caso, accordandogli le necessarie dispense[289] o comunicandogli istruzioni e prescrizioni, alle quali egli ottemperi con diligenza.
6. Segnalazioni di abusi in materia liturgica
[183.] In modo assolutamente particolare tutti, secondo le possibilità, facciano sì che il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia sia custodito da ogni forma di irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi vengano completamente corretti. Questo è compito della massima importanza per tutti e per ciascuno, e tutti sono tenuti a compiere tale opera, senza alcun favoritismo.
[184.] Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice.[290] È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità.
Conclusione
[185.] «Ai germi di disgregazione tra gli uomini, che l’esperienza quotidiana mostra tanto radicati nell’umanità a causa del peccato, si contrappone la forza generatrice di unità del corpo di Cristo. L’Eucaristia, costruendo la Chiesa, proprio per questo crea comunità fra gli uomini».[291] Pertanto, questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si augura che, anche mediante l’attenta applicazione di quanto richiamato alla mente nella presente Istruzione, l’umana fragilità intralci in misura minore l’azione del Santissimo Sacramento dell’Eucaristia e, rimossa ogni irregolarità, bandito ogni uso riprovato, per intercessione della Beata Vergine Maria, «donna eucaristica»,[292] la presenza salvifica di Cristo nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue risplenda su tutti gli uomini.
[186.] Tutti i fedeli partecipino, secondo le possibilità, pienamente, consapevolmente e attivamente alla Santissima Eucaristia,[293] la venerino con tutto il cuore nella devozione e nella vita. I Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, nell’esercizio del sacro ministero, si interroghino in coscienza sulla autenticità e sulla fedeltà delle azioni da loro compiute a nome di Cristo e della Chiesa nella celebrazione della sacra Liturgia. Ogni ministro sacro si interroghi, anche con severità, se ha rispettato i diritti dei fedeli laici, che affidano a lui con fiducia se stessi e i loro figli, nella convinzione che tutti svolgono correttamente per i fedeli quei compiti che la Chiesa, per mandato di Cristo, intende adempiere nel celebrare la sacra Liturgia.[294] Ciascuno ricordi sempre, infatti, di essere servitore della sacra Liturgia.[295]
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Questa Istruzione, redatta, per disposizione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti d’intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede, è stata approvata dallo stesso Pontefice il 19 marzo 2004, nella solennità di san Giuseppe, il quale ne ha disposto la pubblicazione e l’immediata osservanza da parte di tutti coloro a cui spetta.
Roma, dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 25 marzo 2004, nella solennità dell’Annunciazione del Signore.
Francis Card. Arinze
Prefetto
Domenico Sorrentino
Arcivescovo Segretario
NOTE
[1] Cf. Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, 2002, Missa votiva de Dei misericordia, oratio super oblata, p. 1159.
[2] Cf. 1 Cor 11, 26; Missale Romanum, Prex Eucharistica, acclamatio post consecrationem, p. 576; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, nn. 5, 11, 14, 18: AAS 95 (2003) pp. 436, 440-441, 442, 445.
[3] Cf. Is 10, 33; 51, 22; Missale Romanum, In sollemnitate Domini nostri Iesu Christi, universorum Regis, Praefatio, p. 499.
[4] Cf.1 Cor 5, 7; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965, n. 5; Giovanni Paolo II, Esort. Apost., Ecclesia in Europa, 28 giugno 2003, n. 75: AAS 95 (2003) pp. 649-719, qui p. 693.
[5] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, 21 novembre 1964, n. 11.
[6] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, n. 21: AAS 95 (2003) p. 447.
[7] Cf. Ibidem: AAS 95 (2003) pp. 433-475.
[8] Cf. Ibidem, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
[9] Cf. Ibidem.
[10] Ibidem, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[11] Ibidem;cf. Giovanni Paolo II,Lett. Apost., Vicesimus quintus annus, 4 dicembre 1988, nn. 12-13: AAS 81 (1989) pp. 909-910; cf. anche Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963, n. 48.
[12] Missale Romanum, Prex Eucharistica III, p. 588; cf. 1 Cor 12, 12-13; Ef 4, 4.
[13] Cf. Fil 2, 5.
[14] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[15] Ibidem, n. 6: AAS 95 (2003) p. 437; cf. Lc 24, 31.
[16] Cf. Rm 1, 20.
[17] Cf. Missale Romanum, Praefatio I de Passione Domini, p. 528.
[18] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Veritatis splendor, 6 agosto 1993, n. 35: AAS 85 (1993) pp. 1161-1162; Giovanni Paolo II, Omelia tenuta presso Camden Yards, 9 ottobre 1995, n. 7: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII, 2 (1995), Libreria Editrice Vaticana, 1998, p. 788.
[19] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[20] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24; cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, 25 gennaio 1994, nn. 19 e 23: AAS 87 (1995) pp. 295-296, 297.
[21] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.
[22] Cf. S. Ireneo, Adversus Haereses, III, 2: SCh., 211, 24-31; S. Agostino, Epistula ad Ianuarium, 54, I: PL 33, 200: «Illa autem quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe servantur, datur intellegi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri»; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, nn. 53-54: AAS 83 (1991) pp. 300-302; Congr. per la Dottr. della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, Communionis notio, 28 maggio 1992, nn. 7-10: AAS 85 (1993) pp. 842-844; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, n. 26: AAS 87 (1995) pp. 298-299.
[23] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 21.
[24] Cf. Pio XII, Cost. Ap., Sacramentum Ordinis, 30 novembre 1947: AAS 40 (1948) p. 5; Congr. per la Dottr. della Fede, Dichiar., Inter insigniores, 15 ottobre 1976, parte IV: AAS 69 (1977) pp. 107-108; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, n. 25: AAS 87 (1995) p. 298.
[25] Cf. Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei, 20 novembre 1947: AAS 39 (1947) p. 540.
[26] Cf. S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, 3 aprilis 1980: AAS 72 (1980) p. 333.
[27] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
[28] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 4, 38; Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche, Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, nn. 1, 2, 6; Paolo VI, Cost. Ap., Missale Romanum: AAS 61 (1969) pp. 217-222; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 399; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Liturgiam authenticam, 28 marzo 2001, n. 4: AAS 93 (2001) pp. 685-726, qui p. 686.
[29] Cf. Giovanni Paolo II, Esort. Ap., Ecclesia in Europa, n. 72: AAS 95 (2003) p. 692.
[30] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, 25 maggio 1967, n. 23: AAS 95 (2003) pp. 448-449; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 6: AAS 59 (1967) p. 545.
[31] Cf. S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum: AAS 72 (1980) pp. 332-333.
[32] Cf. 1 Cor 11, 17-34; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) pp. 467-468.
[33] Cf. Codice di Diritto Canonico, 25 gennaio 1983, can. 1752.
[34] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22 § 1. Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 838 § 1.
[35] Codice di Diritto Canonico,can. 331; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 22.
[36] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 838 § 2.
[37] Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, 28 giugno 1988: AAS 80 (1988) pp. 841-924; qui artt. 62, 63, e 66, pp. 876-877.
[38] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
[39] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, 28 ottobre 1965, n. 15; cf. anche Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; Codice di Diritto Canonico,can. 387.
[40] Orazione per la consacrazione episcopale nel rito bizantino: Euchologion to mega, Roma, 1873, p. 139.
[41] Cf. S. Ignazio di Antiochia, Ad Smyrn.8, 1: ed. F.X. Funk, I, p. 282.
[42] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26; cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 7: AAS 59 (1967) p. 545; cf. anche Giovanni Paolo II, Esort. Ap., Pastores gregis, 16 ottobre 2003, nn. 32-41: L’ Osservatore romano, 17 ottobre 2003, pp. 6-8.
[43] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; cf. S. Ignazio di Antiochia, Ad Magn. 7; Ad Philad. 4; Ad Smyrn. 8: ed. F.X. Funk, I, pp. 236, 266, 281; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 22; cf. anche Codice di Diritto Canonico,can. 389.
[44] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26.
[45] Codice di Diritto Canonico, can. 838 § 4.
[46] Cf. Cons. ad exsequ. Const. Lit., Dubium: Notitiae 1 (1965) p. 254.
[47] Cf. At 20, 28; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.sulla Chiesa, Lumen gentium, nn. 21 e 27; Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, n. 3.
[48] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, 5 settembre 1970: AAS 62 (1970) p. 694.
[49] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 21; Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, n. 3.
[50] Cf. Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum, editio typica, diei 14 septembris 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1985, n. 10.
[51] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 387.
[52] Cf. ibidem, n. 22.
[53] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes: AAS 62 (1970) p. 694.
[54] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 27; cf. 2 Cor 4, 15.
[55] Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 397 § 1; 678 § 1.
[56] Cf. ibidem,can. 683 § 1.
[57] Cf. ibidem, can. 392.
[58] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 21: AAS 81 (1989) p. 917; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 45-46; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 562.
[59] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Apost., Vicesimus quintus annus, n. 20: AAS 81 (1989) p. 916.
[60] Cf. ibidem.
[61] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 44; Congr. per i Vescovi, Lett. ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi inviata anche a nome della Congr. per l’Evangelizzazione dei Popoli, 21 giugno 1999, n. 9: AAS 91 (1999) p. 999.
[62] Cf. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 12: AAS 62 (1970) pp. 692-704, qui p. 703.
[63] Cf. Congr. per il CultoDiv., Dichiarazione circa le Preghiere eucaristiche e gli esperimenti liturgici, 21 marzo 1988: Notitiae 24 (1988) pp. 234-236.
[64] Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae: AAS 87 (1995) pp. 288-314.
[65] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 838 § 3; S. Congr. dei Riti, Istr. Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 31: AAS 56 (1964) p. 883; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Liturgiam authenticam, nn. 79-80: AAS 93 (2001) pp. 711-713.
[66] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965, n. 7; Pontificale Romanum, ed. 1962: Ordo consecrationis sacerdotalis, in Praefatione; Pontificale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, diei 29 iunii 1989, Typis Polyglottis Vaticanis, 1990, cap. II, De Ordin. presbyterorum, Praenotanda, n. 101.
[67] Cf. S. Ignatio di Antiochia, Ad Philad. 4: ed. F.X. Funk, I, p. 266; S. Cornelio I citato in S. Cipriano, Epist. 48, 2: ed. G. Hartel, III, 2, p. 610.
[68] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 28.
[69] Cf. ibidem.
[70] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52; cf. n. 29: AAS 95 (2003) pp. 467-468; 452-453.
[71] Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera: De Ordinatione presbyterorum, n. 124; cf. Missale Romanum, Feria V in Hebdomada Sancta: Ad Missam chrismatis, Renovatio promissionum sacerdotalium, p. 292
[72] Cf. Conc. Ecum. Trid., Sessione VII, 3 marzo 1547, Decr. sui Sacramenti, can. 13: DS 1613; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) pp. 544, 546-547, 562; Codice di Diritto Canonico, can. 846, § 1; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 24.
[73] S. Ambrogio, De Virginitate, n. 48: PL 16, 278.
[74] Codice di Diritto Canonico, can. 528 § 2.
[75] Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, n. 5.
[76] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 5: AAS 95 (2003) p. 436.
[77] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 29; cf. Constitutiones Ecclesiae Aegypticae, III, 2: ed. F.X. Funk, Didascalia, II, p. 103; Statuta Ecclesiae Ant., 37-41: ed. D. Mansi 3, 954.
[78] Cf. At 6, 3.
[79] Cf. Gv 13, 35.
[80] Mt 20, 28.
[81] Cf. Lc 22, 27.
[82] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 9, 23. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 29.
[83] Cf. Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, cap. III, De Ordin. diaconorum, n. 199.
[84] Cf. 1 Tm 3, 9.
[85] Cf. Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, cap. III, De Ordin. diaconorum, n. 200.
[86] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10.
[87] Cf. ibidem, n. 41; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 11; Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, nn. 2, 5, 6; Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi, Christus Dominus, n. 30; Decr. sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio, 21 novembre 1964, n. 15; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, nn. 3 e, 6: AAS 59 (1967) pp. 542, 544-545; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 16.
[88] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 91.
[89] 1 Pt 2, 9; cf. 2, 4-5.
[90] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 91; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 14.
[91] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 10.
[92] Cf. S. Tommasod’Aquino, Summa Theol., III, q. 63, a. 2.
[93] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 10; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452.
[94] Cf. At 2, 42-47.
[95] Cf. Rm 12, 1.
[96] Cf. 1 Pt 3, 15; 2, 4-10.
[97] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, nn. 12-18: AAS 95 (2003) pp. 441-445; Id.,Lett., Dominicae Cenae, 24 febbraio 1980, n. 9: AAS 72 (1980) pp. 129-133.
[98] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[99] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 30-31.
[100] Cf. S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Liturgicae instaurationes, n. 1: AAS 62 (1970) p. 695.
[101] Cf. Missale Romanum, Feria secunda post Dominica V in Quadragesima, Collecta, p. 258.
[102] Giovanni Paolo II,Lett. Ap., Novo Millennio ineunte, 6 gennaio 2001, n. 21: AAS 93 (2001) p. 280; cf. Gv 20, 28.
[103] Cf. Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 586; cf. anche Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 67; Paolo VI, Esort. Ap., Marialis cultus, 11 febbraio 1974, n. 24: AAS 66 (1974) pp. 113-168, qui p. 134; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Direttorio su pietà popolare e Liturgia, 17 dicembre 2001.
[104] Cf. Giovanni Paolo II, Ep. Ap., Rosarium Virginis Mariae, 16 ottobre 2002: AAS 95 (2003) pp. 5-36.
[105] Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) pp. 586-587.
[106] Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, n. 22: AAS 87 (1995) p. 297.
[107] Cf. Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[108] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 29: AAS 95 (2003) p. 453; cf. Conc. Ecum. Lateran. IV., 11-30 novembre 1215, cap. 1: DS802; Conc. Ecum. Trid., Sess. XXIII, 15 luglio 1563, Dottrina e canonisulla sacr. ordin., cap. 4: DS 1767-1770; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[109] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 230 § 2; cf. anche Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 97.
[110] Cf. anche Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 109.
[111] Cf. Paolo VI, Motu proprio, Ministeria quaedam, 15 agosto 1972, nn. VI-XII: Pontificale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, De institutione lectorum et acolythorum, de admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum, de sacro caelibatu amplectendo, editio typica, diei 3 decembris 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1973, p. 10: AAS 64 (1972) pp. 529-534, qui pp. 532-533; Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 1; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 98-99, 187-193.
[112] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 187-190, 193; Codice di Diritto Canonico, can. 230 §§ 2-3.
[113] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24; S. Congr. per i Sacr. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, nn. 2 e 18: AAS 72 (1980) pp. 334, 338; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 101, 194-198; Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 2-3.
[114] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 100-107.
[115] Ibidem, n. 91; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 28.
[116] Cf. Giovanni Paolo II, Discorso alla Conferenza dei Vescovi delle Antille, 7 maggio 2002, n. 2: AAS 94 (2002) pp. 575-577; Esort. Ap. post-sinodale, Christifideles laici, 30 dicembre 1988, n. 23: AAS 81 (1989) pp. 393-521, qui pp. 429-431; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, Principi teologici, n. 4: AAS 89 (1997) pp. 860-861.
[117] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 19.
[118] Cf. S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Immensae caritatis, 29 gennaio 1973: AAS 65 (1973) p. 266.
[119] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., De Musica sacra, 3 settembre 1958, n. 93c: AAS 50 (1958) p. 656.
[120] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legisl., Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1992: AAS 86 (1994) pp. 541-542; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Lett. ai Presidenti delle Conf. dei Vescovi sul servizio liturgico dei laici, 15 marzo 1994: Notitiae 30 (1994) 333-335, 347-348.
[121] Cf. Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, art. 65: AAS 80 (1988) p. 877.
[122] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legisl., Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1992: AAS 86 (1994) pp. 541-542; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Lett. ai Presidenti delle Conf. dei Vescovi sul servizio liturgico dei laici, 15 marzo 1994: Notitiae 30 (1994) 333-335, 347-348; Lett. a qualche Vescovo, 27 luglio 2001: Notitiae 38 (2002) 46-54.
[123] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 924 § 2: Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 320.
[124] Cf. S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Dominus Salvator noster, 26 marzo 1929, n. 1: AAS 21 (1929) pp. 631-642, qui p. 632.
[125] Cf. ibidem, n. II: AAS 21 (1929) p. 635.
[126] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 321.
[127] Cf. Lc 22, 18; Codice di Diritto Canonico,can. 924 §§ 1, 3; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 322.
[128] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 323.
[129] Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 13: AAS 81 (1989) p. 910.
[130] S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 5: AAS 72 (1980) p. 335.
[131] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 147; S. Congr. per il CultoDiv., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 4: AAS 62 (1970) p. 698; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 4: AAS 72 (1980) p. 334.
[132] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 32.
[133] Ibidem, n. 147; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452; cf. anche Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 4: AAS 72 (1980) pp. 334-335.
[134] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 39: AAS 95 (2003) p. 459.
[135] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 2b: AAS 62 (1970) p. 696.
[136] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 356-362.
[137] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51.
[138] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 57; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 13: AAS 81 (1989) p. 910; Congr. per la Dottr. della Fede, Dichiarazione sulla unicità e universalità salvifica di Cristo e della Chiesa, Dominus Iesus, 6 agosto 2000: AAS 92 (2000) pp. 742-765.
[139] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 60.
[140] Cf. ibidem, nn. 59-60.
[141] Cf. per es. Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: Ordo celebrandi Matrimonium, editio typica altera, diei 19 martii 1990, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, n. 125; Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, diei 7 decembris 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972, n. 72.
[142] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 767 § 1.
[143] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 66; cf. anche Codice di Diritto Canonico, can. 6, §§ 1, 2; e can. 767 § 1, in merito a ciò si tengano presenti anche le prescrizioni della Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) p. 865.
[144] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 66; cf. anche Codice di Diritto Canonico, can. 767 § 1.
[145] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) p. 865; cf. anche Codice di Diritto Canonico, can. 6, §§ 1, 2; Pont. Comm. per l’Interpr. autent. del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 20 giugno 1987: AAS 79 (1987) p. 1249.
[146] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) pp. 864-865.
[147] Cf. Conc. Ecum. Trid., Sess. XXII, 17 settembre 1562, Il Ss.mo Sacrificio della Messa, cap. 8: DS1749; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 65.
[148] Cf. Giovanni Paolo II, Discorso ad alcuni Vescovi degli Stati Uniti d’America in occasione della visita «ad limina Apostolorum», 28 maggio 1993, n. 2: AAS 86 (1994) p. 330.
[149] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 386 § 1.
[150] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 73.
[151] Cf. ibidem, n. 154.
[152] Cf. ibidem, nn. 82, 154.
[153] Cf.Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 83.
[154] Cf. S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Liturgicae instaurationes, n. 5: AAS 62 (1970) p. 699.
[155] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 83, 240, 321.
[156] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 2: AAS 89 (1997) p. 865.
[157] Cf. specialmente Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 93-98; Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum: De Benedictionibus, editio typica, diei 31 maii 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1984, Praenotanda, n. 28; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, editio typica, diei 25martii 1981, Typis Polyglottis Vaticanis, 1981, nn. 10 e 14, pp. 10-11; S. Congr. per il Culto Divino, Istr., sulle Messe nei gruppi particolari, Actio pastoralis, 15 maggio 1969: AAS 61 (1969) pp. 806-811; Direttorio per le Messe dei fanciulli, Pueros baptizatos, 1 novembre 1973: AAS 66 (1974) pp. 30-46; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 21.
[158] Cf. Giovanni Paolo II, Motu proprio, Misericordia Dei, 7 aprile 2002, n. 2: AAS 94 (2002) p. 455; Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Responsa ad dubia proposita: Notitiae 37 (2001) pp. 259-260.
[159] Cf. S. Congr. per il CultoDiv., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 9: AAS 62 (1970) p. 702.
[160] Conc. Ecum. Trid., Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Decr. sulla Ss. Eucaristia, cap. 2: DS 1638; cf. Sess. XXII, 17 settembre 1562, Il Ss. Sacrificio della Messa, cap. 1-2: DS 1740, 1743; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 560.
[161] Cf. Missale Romanum, Ordo Missae, n. 4, p. 505.
[162] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 51.
[163] Cf. 1 Cor 11, 28.
[164] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 916; Conc. Ecum. Trid., Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Decr. sulla Ss. Eucaristia, cap. 7: DS 1646-1647; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 36: AAS 95 (2003) pp. 457-458; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.
[165] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 42: AAS 95 (2003) p. 461.
[166] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 844 § 1; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46: AAS 95 (2003) pp. 463-464; cf. anche Pont. Cons. per la Promoz. dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e norme sull’ecumenismo, La recherche de l’unité, 25 marzo 1993, nn. 130-131: AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, qui p. 1089.
[167] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 46: AAS 95 (2003) pp. 463-464.
[168] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.
[169] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 914; S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Dichiaraz., Sanctus Pontifex, 24 maggio 1973: AAS 65 (1973) p. 410; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div. e S. Congr. per il Clero, Lett. ai Presidenti delle Conf. dei Vescovi, In quibusdam, 31 marzo 1977: Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae, II, Roma 1988, pp. 142-144; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div. e S. Congr. per il Clero, Responsum ad propositum dubium, 20 maggio 1977:AAS 69 (1977) p. 427.
[170] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, 31 maggio 1998, nn. 31-34: AAS 90 (1998) pp. 713-766, qui pp. 731-734.
[171] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 914.
[172] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55.
[173] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Responsio ad propositum dubium, 1 giugno 1988: AAS 80 (1988) p. 1373.
[174] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 85.
[175] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 85, 157, 243.
[176] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 160.
[177] Codice di Diritto Canonico,can. 843 § 1; cf. can. 915.
[178] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 161.
[179] Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Dubium: Notitiae 35 (1999) pp. 160-161.
[180] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 118.
[181] Ibidem, n. 160.
[182] Codice di Diritto Canonico, can. 917; cf. Pont. Comm. per l’Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1984: AAS 76 (1984) p. 746.
[183] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 158-160, 243-244, 246.
[184] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 237-249; cf. anche nn. 85, 157.
[185] Cf. ibidem, n. 283a.
[186] Cf. Conc. Ecum. Trid., Sessio XXI, 16 luglio 1562, Decr. sulla comunione eucaristica, capp. 1-3: DS 1725-1729; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 282-283.
[187] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 283.
[188] Cf. ibidem.
[189] Cf. S. Congr. per il CultoDiv., Istr., Sacramentali Communione, 29 giugno 1970: AAS 62 (1970) p. 665; Istr., Liturgicae instaurationes, n. 6a: AAS 62 (1970) p. 699.
[190] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 285a.
[191] Ibidem, n. 245.
[192] Cf. ibidem, nn. 285b et 287.
[193] Cf. ibidem, nn. 207 et 285a.
[194] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1367.
[195] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legisl., Responsio ad propositum dubium, 3 luglio 1999: AAS 91 (1999) p. 918.
[196] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 284.
[197] Codice di Diritto Canonico,can. 932 § 1; cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 9: AAS 62 (1970) p. 701.
[198] Codice di Diritto Canonico, can. 904; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 3; Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, n. 13; cf. anche Conc. Ecum. Trid., Sess. XXII, 17 settembre 1562, Il Ss. Sacrificio della Messa, cap. 6: DS 1747; Paolo VI, Lett. Enc., Mysterium fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) pp. 753-774, qui pp. 761-762; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 11: AAS 95 (2003) pp. 440-441; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 44: AAS 59 (1967) p. 564; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 19.
[199] Cf.Codice di Diritto Canonico, can. 903; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 200.
[200] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 36 § 1; Codice di Diritto Canonico, can. 928.
[201] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 114.
[202] Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, n. 36: AAS 90 (1998) pp. 713-766, qui p. 735; cf. anche S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 27: AAS 59 (1967) p. 556.
[203] Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, soprattutto n. 36: AAS 90 (1998) pp. 735-736; S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Actio pastoralis, 15 maggio 1969: AAS 61 (1969) pp. 806-811.
[204] Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 905, 945-958; cf. Congr. per il Clero, Decr., Mos iugiter, 22 febbraio 1991: AAS 83 (1991) pp. 443-446.
[205] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 327-333.
[206] Cf. ibidem, n. 332.
[207] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 332; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 16: AAS 72 (1980) p. 338.
[208] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 333; Appendix IV. Ordo benedictionis calicis et patenae intra Missam adhibendus, pp. 1255-1257; Pontificale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica, diei 29 maii 1977, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, cap. VII, pp. 125-132.
[209] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 183, 192.
[210] Ibidem, n. 345.
[211] Ibidem, n. 335.
[212] Cf. ibidem, n. 336.
[213] Cf. ibidem, n. 337.
[214] Cf. ibidem, n. 209.
[215] Cf. ibidem, n. 338.
[216] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 8c: AAS 62 (1970) p. 701.
[217] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 346g.
[218] Ibidem, n. 114; cf. nn. 16-17.
[219] S. Congr. per il Culto Div., Decr., Eucharistiae sacramentum, 21 giugno 1973: AAS 65 (1973) 610.
[220] Cf. ibidem.
[221] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 54: AAS 59 (1967) p. 568; Istr., Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) p. 898; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 314.
[222] Cf. Giovanni Paolo II, Lett., Dominicae Cenae, n. 3: AAS 72 (1980) pp. 117-119; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 53: AAS 59 (1967) p. 568; Codice di Diritto Canonico, can. 938 § 2; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 9; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 314-317.
[223] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 938 §§ 3-5.
[224] S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Nullo unquam, 26 maggio 1938, n. 10d: AAS 30 (1938) p. 206.
[225] Cf. Giovanni Paolo II, Motu proprio, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001: AAS 93 (2001) pp. 737-739; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[226] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, nn. 26-78.
[227] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[228] Cf. Conc. Ecum. Trid., Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Decr. sulla Ss. Eucharistia, cap. 5: DS 1643; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 569; Paolo VI, Lett. Enc., Mysterium Fidei: AAS 57 (1965) pp. 769-770; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 3f: AAS 59 (1967) p. 543; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 20: AAS 72 (1980) p. 339; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[229] Cf. Ebr 9, 11; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 3: AAS 95 (2003) p. 435.
[230] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) p. 450.
[231] Paolo VI, Lett. Enc., Mysterium fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) p. 771.
[232] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[233] Codice di Diritto Canonico,can. 937.
[234] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[235] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, nn. 82-100; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317; Codice di Diritto Canonico,can. 941 § 2.
[236] Giovanni Paolo II, Lett.. Ap., Rosarium Virginis Mariae, 16 ottobre 2002: AAS 95 (2003) pp. 5-36; qui n. 2, p. 6.
[237] Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Lettera della Congregazione, 15 gennaio 1997: Notitiae 34 (1998) pp. 506-510; Penit. Apost., Lett. a qualche sacerdote, 8 marzo 1996: Notitiae 34 (1998) 511.
[238] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 61: AAS 59 (1967) p. 571; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, n. 83; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317; Codice di Diritto Canonico,can. 941 § 2.
[239] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, n. 94.
[240] Cf. Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, art. 65: AAS 80 (1988) p. 877.
[241] Codice di Diritto Canonico, can. 944 § 2; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 102; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317.
[242] Codice di Diritto Canonico, can. 944 § 1; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, nn. 101-102; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317.
[243] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[244] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 109.
[245] Cf. ibidem, nn. 109-112.
[246] Cf. Missale Romanum, In sollemnitate sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Collecta, p. 489.
[247] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Principi teologici, n. 3: AAS 89 (1997) p. 859.
[248] Codice di Diritto Canonico, can. 900 § 1; cf. Conc. Ecum. Lateran. IV., 11-30 novembre 1215, cap. 1: DS 802; Clemente VI, Lett. ad Mekhitar, Catholicon Armeniorum, Super quibusdam, 29 settembre 1351: DS 1084; Conc. Ecum. Trid., Sess. XXIII, 15 luglio 1563, Dottrina e canoni sulla sacr. ordin., cap. 4: DS 1767-1770; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[249] Cf.Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 3; Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla «partecipazione dei fedeli laici al ministero pastorale dei sacerdoti», 22 aprile 1994, n. 2: L’Osservatore Romano, 23 aprile 1994; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Proemio: AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[250] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Redemptoris missio, nn. 53-54: AAS 83 (1991) pp. 300-302; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Proemio: AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[251] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, Ad gentes, 7 dicembre 1965, n. 17; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Redemptoris missio, n. 73: AAS 83 (1991) p. 321.
[252] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 2: AAS 89 (1997) p. 872.
[253] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 32: AAS 95 (2003) p. 455.
[254] Codice di Diritto Canonico, can. 900 § 1.
[255] Cf. ibidem, can. 910 § 1; cf. anche Giovanni Paolo II, Lett., Dominicae Cenae, n. 11: AAS 72 (1980) p. 142; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) pp. 870-871.
[256] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 3.
[257] Cf. S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Immensae caritatis, proemio: AAS 65 (1973) p. 264; Paolo VI, Motu proprio, Ministeria quaedam, 15 agosto 1972: AAS 64 (1972) p. 532; Missale Romanum, Appendix III: Ritus ad deputandum ministrum sacrae Communionis ad actum distribuendae, p. 1253; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) p. 871.
[258] Cf. S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 10: AAS 72 (1980) p. 336; cf. Pont. Comm. per l’Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1984: AAS 76 (1984) p. 746.
[259] Cf. S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Immensae caritatis, n. 1: AAS 65 (1973) pp. 264-271, qui pp. 265-266; Pont. Comm. per l’Interpr. autent. del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 1 giugno 1988: AAS 80 (1988) p. 1373; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 2: AAS 89 (1997) p. 871.
[260] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 767 § 1.
[261] Cf. ibidem, can. 766.
[262] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 2 §§ 3-4: AAS 89 (1997) p. 865.
[263] Cf. Giovanni Paolo II, Ep. Ap., Dies Domini, specialmente nn. 31-51: AAS 90 (1998) pp. 713-766, qui pp. 731-746; Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Novo Millennio ineunte, 6 gennaio 2001, nn. 35-36: AAS 93 (2001) pp. 290-292; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461.
[264] Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, n. 6; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, nn. 22, 33: AAS 95 (2003) pp. 448, 455-456.
[265] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 26: AAS 59 (1967) pp. 555-556; Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, nn. 5 e 25: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui pp. 367, 372.
[266] Cf. Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, n. 18: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui p. 370.
[267] Cf. Giovanni Paolo II, Lett., Dominicae Cenae, n. 2: AAS 72 (1980) p. 116.
[268] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, n. 49: AAS 90 (1998) p. 744; Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461; Codice di Diritto Canonico, cann. 1246-1247.
[269] Codice di Diritto Canonico, can. 1248 § 2; cf. Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, nn. 1-2: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui p. 366.
[270] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 33: AAS 95 (2003) pp. 455-456.
[271] Cf. Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, n. 22: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui p. 371.
[272] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 30: AAS 95 (2003) pp. 453-454; cf. anche Pont. Cons. per la Promoz. dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e norme sull’ecumenismo, La recherche de l’unité, n. 115: AAS 85 (1993) p. 1085.
[273] Cf. Pont. Cons. per la Promoz. dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e norme sull’ecumenismo, La recherche de l’unité, n. 101: AAS 85 (1993) pp. 1081-1082.
[274] Codice di Diritto Canonico,can. 292; cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Dichiarazione sulla retta interpretazione del can. 1335, seconda parte, C.I.C., 15 maggio 1997, n. 3: AAS 90 (1998) p. 64.
[275] Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 976; 986 § 2.
[276] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Dichiarazione sulla retta interpretazione del can. 1335, seconda parte, C.I.C., 15 maggio 1997, nn. 1-2: AAS 90 (1998) pp. 63-64.
[277] Per ciò che riguarda i sacerdoti che hanno ottenuto la dispensa dal celibato, cf. S. Congr. per la Dottrina della Fede, Norme sulla dispensa dal celibato sacerdotale, Normae substantiales, 14 ottobre 1980, art. 5; cf. anche Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 5: AAS 89 (1997) p. 865.
[278] S. Tommaso d’Aquino, Summa Theol., II, 2, q. 93, a. 1.
[279] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 15: AAS 81 (1989) p. 911; cf. anche Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 15-19.
[280] Cf. Giovanni Paolo II, Motu proprio, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001: AAS 93 (2001) pp. 737-739; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[281] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1367; Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Responsio ad propositum dubium, 3 luglio 1999: AAS 91 (1999) p. 918; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[282] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1378 § 2 n. 1 et 1379; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[283] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 908 et 1365; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[284] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 927; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[285] Codice di Diritto Canonico,can. 387.
[286] Ibidem, can. 838 § 4.
[287] Ibidem, can. 392.
[288] Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, art. 52: AAS 80 (1988) p. 874.
[289] Cf. ibidem, n. 63: AAS 80 (1988) p. 876.
[290] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1417 § 1.
[291] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 24: AAS 95 (2003) p. 449.
[292] Ibidem, nn. 53-58: AAS 95 (2003) pp. 469-472.
[293] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 14; cf. anche nn. 11, 41 e 48.
[294] Cf. S. Tommaso d’Aquino, Summa Theol., III, q. 64, a. 9 ad primum.
[295] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 24.