Al fine di contrastare il negativo impatto economico dell’emergenza sanitaria in corso, il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto, che contiene 127 articoli, interviene in numerosi ambiti.
Accanto ad ogni misura, viene sempre riportato l’articolo di riferimento, a cui si rinvia per i dovuti approfondimenti. La Caritas diocesana è comunque a disposizione per un supporto informativo, o laddove è possibile, per aiutare nell’accesso alle misure di interesse, attraverso i numeri 06.9946428 – 320.8314898, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle misure economiche, dopo la pubblicazione del preannunciato nuovo decreto di aprile.
Documento aggiornato al 30/3/2020
Destinatari: liberi professionisti titolari di partita Iva, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata (art.27), commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri (art.28), lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29), lavoratori agricoli (art.30) e lavoratori dello spettacolo (art.38). Verificare nei singoli articoli i requisiti specifici richiesti.
Come fare: inoltro della domanda per via telematica a partire dall’1/4/2020, attraverso il sito dell’INPS. E’ necessario richiedere il PIN. Per chiarimenti ed assistenza nell’inoltro della domanda, contattare il contact center dell’INPS al numero 803 164, gratuito da telefono fisso o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.
Ulteriori riferimenti:
Messaggio INPS n. 1288 del 20/03/2020
Messaggio INPS n.1381 del 26/03/2020
Circolare INPS n.49 del 30/03/2020
la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa.
l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti, che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
rivolgersi alla banca mutuataria.
DECRETO 25 marzo 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze” Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.” Pubblicato in GU il 28/3/2020
il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa “Fondo Gasparrini” è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007. All'art. 2, commi 475 e ss., e prevede la possibilità, per le famiglie e per soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro, per decesso o grave infortunio, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate.
Il DECRETO 25/3/2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, all’art.1 estende anche l’operatività del Fondo per i lavoratori dipendenti specificando le ulteriori condizioni di ammissibilità (vedi sezione successiva “Principali misure a sostegno delle persone e delle famiglie”)
la possibilità di sospendere fino al 30 settembre 2020, il pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale
microimprese e piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Possono beneficiare della misura le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
la misura è operativa. Verificare sui siti delle banche se è stata predisposta la modulistica per la presentazione della domanda.
la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti di durata massima 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro con garanzia diretta del Fondo fino all’80%. L’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione.
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
la misura è operativa. Verificare con la propria banca le modalità di accesso al finanziamento.
il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1
soggetti esercenti attività d’impresa
pagato il canone di affitto, si procede a compensazione dell’importo pagato a titolo di locazione in fase di liquidazione delle imposte sul reddito (adempimento curato dal proprio consulente fiscale)
sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 e il 31 marzo, relativi a: ritenute alla fonte e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d’imposta; IVA; contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello stato con ricavi non superiori a 2 milioni di euro.
i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
la possibilità di ricorso all’istituto della Cassa integrazione per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane, anche alle aziende escluse dalla cassa integrazione ordinaria, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
la prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
la possibilità, a determinate condizioni, di fruire di un congedo di massimo 15 giorni continuativi o frazionati per i figli di età non superiore a 12 anni, con retribuzione ridotta al 50% per i lavoratori dipendenti e riconoscimento di una indennità per le altre categorie ammesse al beneficio. La possibilità per i lavoratori dipendenti di fruire di un congedo straordinario di 15 giorni senza retribuzione per i figli di età compresa tra i 12 e 16 anni.
In alternativa la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600 euro, portato a 1.000 euro per le categorie di lavoratori previste dall’art.25.
lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS o, limitatamente al bonus, anche lavoratori non iscritti all’INPS.
per i congedi parentali, se in possesso del PIN, si può procedere ad inoltrare direttamente la domanda tramite il sito dell’INPS. In caso contrario, rivolgersi al Caf o al patronato. Per il bonus, inoltro della domanda per via telematica tramite il sito dell’INPS, in base alle indicazioni contenute nel Messaggio INPS numero 1381 del 26/03/2020. Il bonus viene erogato attraverso il libretto famiglia. Per chiarimenti ed assistenza nell’inoltro delle domande, contattare il contact center dell’INPS al numero 803 164, gratuito da telefono fisso o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.
Ulteriori riferimenti:
Circolare INPS N.45 DEL 25/03/2020 (per i congedi)
Messaggio INPS n.1381 del 26/03/2020 (per il bonus)
il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”. Per maggiori informazioni: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098.
incremento, di ulteriori 12 giornate, del numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020.
lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto ai permessi in questione.
Come fare: richiesta al datore di lavoro.
Circolare INPS N.45 DEL 25/03/2020
riconoscimento di indennità.
lavoratori dipendenti o autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
si è in attesa dei decreti attuativi del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”
la sospensione per due mesi degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, delle misure di condizionalità e dei relativi termini previsti per i percettori di NASPI, di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali, degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n.68, delle procedure di avviamento a selezione, dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento. Resta ferma la fruizione dei benefici economici
percettori di reddito di cittadinanza, Naspi, DISCOLL, integrazioni salariali
misura già operativa senza necessità di domanda da parte degli interessati.
premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese.
titolari di reddito da lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro.
il riconoscimento è automatico. Provvede alla liquidazione il datore di lavoro a partire dal mese di aprile e comunque non oltre le operazioni di conguaglio di fine anno.
l’estensione della possibilità di accedere ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e quindi di sospendere le rate del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa.
oltre alle ipotesi già previste dall’art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, la possibilità di accesso al Fondo è estesa i titolari di reddito da lavoro dipendente che si trovano nelle seguenti situazioni:
rivolgersi alla banca mutuataria per inoltrare istanza di accesso al Fondo. A tale istanza deve essere allegata copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
Documento aggiornato al 30/3/2020